Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 35 pagine
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dipendere da una formazione specifica. Queste misure permettono di garantire l‟esecuzione professionale di tali lavori e di ridurre il rischio di ferimenti degli animali (si veda il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 2011 concernente la modifica della legge federale sulla protezione degli animali, FF 2011 6307). L‟obbligo di autorizzazione consente alle autorità cantonali di esecuzione di avere un migliore controllo. L‟esecuzione a titolo professionale della cura degli unghioni dei bovini e degli zoccoli dei cavalli da parte di persone senza una formazione specialistica professionale deve poter essere controllata dalle autorità di esecuzione per motivi inerenti alla protezione degli animali. Chiunque effettua tali prestazioni e ha conseguito una formazione specialistica professionale per svolgere questa attività non dovrebbe essere soggetto all‟obbligo di autorizzazione.
Articoli 101a e 101b
Per i nuovi obblighi di autorizzazione secondo l‟articolo 101 occorre stabilire le condizioni per il rilascio dell‟autorizzazione e le disposizioni generali inerenti a tale autorizzazione. Le rispettive disposizioni vengono inserite in entrambi gli articoli, per analogia, conformemente alle altre disposizioni relative alle autorizzazioni previste nell‟OPAn.
Articolo 102
L‟attuale articolo 102 capoverso 1 prevede per la persona responsabile nelle pensioni o nei rifugi per animali nonché per l‟allevamento o la detenzione professionale di animali da compagnia e di cani da lavoro il requisito di una formazione di guardiano di animali. L‟OPAn attribuisce un‟importanza notevole alla formazione per i detentori di animali. Di conseguenza occorre richiedere anche conoscenze appropriate per altre forme di accudimento professionale degli animali. Per questo motivo il capoverso 1 deve essere completato adeguatamente.
Il capoverso 2 definisce, oltre al numero degli animali accuditi o consegnati, quando è sufficiente una formazione specialistica non legata a una professione.
D‟ora in poi, al capoverso 3, viene richiesto, per motivi di proporzionalità, un attestato di competenza per le pensioni o i rifugi di piccole dimensioni con al massimo 5 posti e per l‟accudimento di 5 animali al massimo.
Siccome l‟OPAn dedica un capitolo a parte agli animali selvatici, per l‟allevamento e la detenzione a titolo professionale di animali selvatici il capoverso 4 rinvia al rispettivo disciplinamento di cui all‟articolo 85.
Il capoverso 5 disciplina i requisiti per le persone che effettuano a titolo professionale la cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli dei cavalli secondo l‟articolo 101 capoverso 1 lettera e (si vedano le spiegazioni relative all‟art. 101 cpv. 1 lett. e il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 2011 concernente la modifica della legge federale sulla protezione degli animali, FF 2011 6307).
Articolo 103 lettere b ed e
La lettera b concerne soltanto la versione francese. Nella lettera e, analogamente all‟articolo 97, occorre inserire il rinvio all‟articolo 197.