Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 35 pagine

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Articolo 76 capoversi 3, 4 e 6

Su richiesta, in via eccezionale l‟autorità cantonale può autorizzare persone, le cui abilità necessarie siano comprovate, a utilizzare apparecchi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane a scopo terapeutico. L‟idoneità è esaminata dall‟autorità cantonale. Viene precisato che il DFE, dopo aver consultato i Cantoni, può stabilire non soltanto il contenuto e la forma dell‟esame, ma anche il contenuto e la forma del rispettivo addestramento. Questo compito verrà assolto dal DFE nell‟ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (Ordinanza sulle formazioni, RS 455.109.1).

Il capoverso 4 concerne solo il testo tedesco.

Il capoverso 6 contiene ora il divieto di utilizzare mezzi per impedire ai cani di emettere gridi ed esprimere dolore (finora all‟art. 22 cpv. 1 lett. c). Apparecchi fissati al collare dei cani, che emettono un getto d‟acqua o aria compressa sul loro muso quando abbaiano, vengono tuttavia utilizzati da parecchio tempo. Essi sono permessi esplicitamente in seguito all‟inserimento di un‟apposita eccezione nell‟ordinanza. Tuttavia non possono essere utilizzate altre sostanze, come ad esempio essenze di profumi, poiché i loro effetti continuano a durare anche dopo la fine del comportamento indesiderato e non puniscono o confondono direttamente in modo adeguato il cane a causa del suo comportamento indesiderato.

Articolo 79 capoverso 2

La maggior parte dei Cantoni ha già legiferato in questo ambito, ma non la Confederazione. Per questo motivo occorre rinunciare a sancire una competenza dell‟UFV in merito.

Articolo 80 capoversi 3 e 4

Gli attuali capoversi 3 e 4 sono stati raggruppati per ottenere una maggiore chiarezza e limitati, dal punto di vista del contenuto, nel senso che occorre garantire la possibilità di muoversi al di fuori del parco unicamente ai gatti tenuti da soli in parchi.

Articolo 86 lettera c

Concerne solo il testo francese.

Articolo 89 capoverso 1 lettere e, f e h

Lettera e

Concerne solo il testo francese.

Lettera f

Anche questa modifica permette di eliminare un‟imprecisione linguistica nella versione francese. L‟aggiunta de grande taille nel caso dei Pelomedusidi viene stralciata per maggiore chiarezza.

I serpenti velenosi vengono stralciati da questa lettera ed elencati in modo autonomo alla lettera h.