Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 35 pagine

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I cani da protezione del bestiame devono continuamente passare attraverso fasi in cui viene effettuato un addestramento intenso con animali vivi: in primo luogo essi devono abituarsi, nell‟ambito della loro socializzazione, agli animali da reddito per la protezione dei quali devono essere impiegati e sviluppare uno stretto legame con gli stessi. Inoltre essi devono essere abituati, anche nell‟ambito dello scopo del loro impiego, ad animali da reddito estranei come pure, in occasione di ogni impiego effettivo, essere costantemente abituati individualmente all‟attuale gregge di animali da reddito che devono proteggere. A tale scopo occorre perciò disciplinare al capoverso 2 la possibilità, prevista dalla legge, di addestrare cani da conduzione e da protezione del bestiame con animali vivi. Essa viene limitata per questi cani all‟utilizzazione di animali da reddito vivi.

Occorre precisare che l‟autorità cantonale competente deve tenere conto, nella valutazione della responsabilità del detentore del cane in caso di incidenti (art. 77) lo scopo dell‟impiego di cani da protezione del bestiame (difesa dagli animali predatori). Al momento opportuno, apposite istruzioni alle autorità di esecuzione disciplineranno i dettagli in merito.

Articolo 75

Questa disposizione viene complessivamente rielaborata, adeguata dal profilo linguistico e armonizzata con le modifiche apportate all‟articolo 22 capoverso 1 lettera d. Le eccezioni che vi erano previste finora vengono ora integrate nell‟articolo 75 e completate dai requisiti per l‟addestramento dei cani da ferma, dei cani da riporto e dei cani da caccia per la caccia al cinghiale (si veda anche art. 2 cpv. 2bis lett. b ordinanza sulla caccia).

L‟addestramento dei cani da protezione del bestiame e dei cani da conduzione del bestiame viene ora disciplinato separatamente nell‟articolo 74a.

Finora l‟utilizzazione di animali vivi era permessa soltanto per i cani da caccia che erano stati addestrati in una tana artificiale nonché per i cani da protezione del bestiame e da conduzione del bestiame. D‟ora in poi ciò dovrebbe essere possibile anche per i cani da ferma e da riporto come pure, in seguito al rapido aumento degli effettivi di cinghiali nell‟Altipiano svizzero, anche per i cani che vengono impiegati per la caccia al cinghiale (cpv. 1). Un migliore addestramento dei cani da caccia consentirà di garantire un esercizio della caccia più rispettoso della protezione degli animali.

Siccome con la revisione dell‟ordinanza sulla caccia l‟esercizio della caccia alle anatre dipenderà, per motivi di protezione degli animali, dalla presenza di un cane da riporto utilizzabile a tale scopo, deve essere possibile anche l‟addestramento e l‟esame dei cani da riporto seguendo le tracce di un‟anatra di superficie viva. Un cane da riporto deve dimostrare di essere in grado di seguire le tracce di un‟anatra di superficie ancora viva anche su un terreno difficile (canneto). Nella prassi venatoria o di sorveglianza della caccia questo cane deve avere la volontà e la capacità di rintracciare e di riportare un‟anatra ferita e incapace di volare. Ciò rappresenta una misura da adottare in conformità con la protezione degli animali, analogamente alla ricerca di ungulati. L‟addestramento e l‟esame dei cani da caccia inerente al riporto sulle tracce di un‟anatra di superficie nelle acque naturali, tuttavia, è ammesso soltanto se l‟anatra viene resa incapace di volare esclusivamente mediante una fascetta di carta applicata all‟ala (metodo del prof. Müller: impedimento del contatto diretto; si veda qui di seguito).