Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 35 pagine
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Articolo 138 capoverso 2
L‟articolo 9 LIG vieta la procreazione di animali geneticamente modificati a scopi diversi dalla ricerca, dalla terapia e dalla diagnostica sull‟uomo e sull‟animale. Secondo l‟articolo 138 capoverso 2 OPAn la produzione di animali geneticamente modificati non è ammessa – nemmeno a scopi di ricerca – se gli animali sono destinati a essere utilizzati nei modi seguenti: a. come animali da compagnia, per il tempo libero o le competizioni sportive; b. come animali da lavoro, se l‟aumento del rendimento serve unicamente a scopi economici; c. come animali da reddito per la produzione di generi alimentari o di merci, se si tratta unicamente della produzione di beni di lusso. In questo caso l‟OPAn va oltre l‟articolo 9 LIG e lo contraddice. Tuttavia la LIG ha la precedenza rispetto all‟OPAn, per cui il contraddittorio articolo 138 capoverso 2 OPAn deve essere stralciato. Occorre piuttosto che un rinvio generale all‟articolo 9 LIG stabilisca un collegamento con questo atto normativo applicabile ulteriormente in questo ambito (esperimenti su animali per la produzione di animali geneticamente modificati) e che esso consenta di limitare adeguatamente gli scopi degli esperimenti. Non si tratta quindi di una modifica materiale: il rinvio è di carattere puramente dichiarativo.
Articolo 139 capoverso 1
Concerne solo il testo francese.
Articolo 142 capoverso 1 lettera b
La dignità dell‟animale (art. 17 LPAn) deve essere rispettata nel quadro della procedura di autorizzazione per la produzione di animali geneticamente modificati con metodi riconosciuti. Occorre chiarire che anche l‟autorizzazione semplificata può essere rilasciata soltanto se la dignità dell‟animale viene rispettata. In questo caso si tratta di un rinvio di carattere dichiarativo all‟articolo 17 LPAn.
Articolo 143 capoverso 3
Concerne solo il testo italiano. D‟ora in poi nel testo italiano il termine redatti sostituirà il termine allestiti.
Articolo 145 capoverso 1
Concerne solo il testo francese.
Articolo 145 capoverso 2
Per l‟attuazione dell‟articolo 20a LPAn (informazione al pubblico) introdotto di recente nell'ambito della revisione della LPAn del 15 giugno 2012 (FF 2012 5251), vengono integrati gli obblighi di notifica da parte dei capisettore ai sensi dell'art. 20 cpv. 3 LPAn.
Se si conclude un singolo esperimento o una serie di esperimenti sugli animali, la notifica di conclusione deve essere accompagnata da un rapporto atto alla pubblicazione riportante i dati ai sensi dell‟articolo 20a cpv. 2 LPAn.