Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 35 pagine
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Tabella 2
Nella tabella 2 devono essere inseriti i requisiti minimi per la detenzione di quaglie.
Se vengono sistemati nidi, essi devono esser coperti almeno parzialmente ed essere provvisti di lettiera (p. es. pula). La loro altezza minima deve essere di 16 cm e la superficie minima di 20 cm per 20 cm.
La parte di griglia del suolo può raggiungere al massimo il 50 %. Griglie adeguate sono, ad esempio, le stuoie di plastica per pulcini con una larghezza delle maglie di 12 mm per 12 mm per le quaglie giapponesi adulte, rispettivamente di 8 mm per 8 mm per i pulcini. Almeno la metà della superficie disponibile deve essere cosparsa di materiale adatto (p. es. pula, segatura). La lettiera deve essere tenuta asciutta e pulita adottando misure adeguate.
Requisiti minimi previsti per lo struzzo comune:
Gli struzzi sono animali che corrono estremamente volentieri e che quindi hanno bisogno di ampie superfici. Essi necessitano di un accesso permanente a un‟area d‟uscita. Le raccomandazioni del Consiglio d‟Europa (Recommendation concerning ratites, 22 ottobre 1997) esigono per 1 animale fino a 3 animali adulti un‟area d‟uscita (area di pascolo) di 2000 m2 e di 200 m2 per ogni femmina in più rispettivamente di 800 m2 per ogni ulteriore animale maschio. Nelle direttive dell‟UFV del 29 marzo 2004 (n. 800.111.16) sono stati previsti per un numero massimo di 3 animali 1600 m2 e 200 m2 rispettivamente 800 m2. I valori stabiliti nella direttiva sono ripresi quali requisiti minimi nell‟ordinanza sulla protezione degli animali allo scopo di attuare le raccomandazioni del Consiglio d‟Europa.
Requisiti minimi previsti per i nandù:
Per i nandù non è necessario un locale interno chiuso. Una stalla sempre accessibile o un riparo che offre protezione contemporaneamente a tutti gli animali è sufficiente. A partire dal 3° mese di vita occorre accordare agli animali durante tutto l‟anno, sia di giorno che di notte, libero accesso a un‟uscita o a un‟area di pascolo.
Requisiti minimi previsti per i casuarii:
Il parco per i casuarii deve poter essere suddiviso allo scopo di avere la possibilità, in caso di necessità, di separare il gallo dalle galline. La parte separata del parco dovrebbe misurare almeno 100 m2. I parchi dei casuarii devono poter essere suddivisi, poiché gli animali al di fuori del periodo di riproduzione non si sopportano e dal momento che si tratta di animali solitari sul territorio a loro disposizione.
Requisiti minimi previsti per gli emù:
L‟adeguamento dei requisiti minimi previsti per gli emù dovrebbe permettere di attuare le raccomandazioni del Consiglio d‟Europa. Esse prevedono per 1 o 2 animali adulti un‟area di pascolo di 500 m2. Il parco deve poter essere suddiviso allo scopo di avere la possibilità, in caso di necessità, di separare il gallo dalle galline. La parte separata del parco dovrebbe misurare almeno 100 m2. A partire dal 3° mese di vita gli emù devono avere libero accesso a un parco esterno. Nel parco occorre prevedere una possibilità di fare il bagno (nell‟acqua) e deve essere disponibile un riparo o un‟unità di detenzione in cui trovino posto contemporaneamente tutti gli animali, che rimanga secco e che disponga di una superficie di riposo al riparo dal vento.