Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 35 pagine
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Articolo 95 capoverso 1 lettera d
L‟attuale rinvio all‟articolo 195 non è corretto. Non per ogni tipo di detenzione di animali selvatici soggetta ad autorizzazione deve essere responsabile un guardiano di animali. L‟articolo 85 prevede requisiti differenziati a seconda del tipo di detenzione di animali. Il nuovo rinvio all‟articolo 85 permette all‟autorità competente di apprezzare meglio la situazione nel singolo caso per quanto riguarda le condizioni per il rilascio dell‟autorizzazione a favore delle detenzioni di animali selvatici.
Articolo 97
Nell‟attuale versione dell‟articolo 97 sono previsti requisiti più severi per le persone che gestiscono a titolo professionale un allevamento di pesci commestibili e da ripopolamento rispetto alle persone che allevano o detengono altri pesci (art. 85). Infatti essi finora dovevano aver conseguito una formazione secondo l‟articolo 196 (professioni legate alla pesca). Tuttavia non vi è alcun motivo di esigere dalle persone che allevano e detengono a titolo professionale pesci commestibili o da ripopolamento requisiti più severi di quelli posti alle persone che allevano e detengono altri pesci.
Questa modifica permette di mantenere il sistema dei tre livelli che, in linea di massima, viene utilizzato nell‟OPAn. Secondo tale sistema è prevista una formazione corrispondente ai requisiti, rispettivamente per il trattamento professionale o di mestiere e per il trattamento privato, differenziandola a seconda del tipo e delle dimensioni della detenzione.
Questo adeguamento comporta una modifica dell‟ordinanza sulle formazioni del DFE. Sembra quindi coerente equiparare, dal punto di vista della formazione, le persone che allevano e detengono a titolo professionale pesci commestibili e da ripopolamento alle persone che allevano e detengono a titolo professionale altri animali selvatici.
Titolo prima dell’articolo 101
Il titolo divisorio viene adeguato conformemente ai nuovi contenuti della sezione e in tal senso generalizzato.
Articolo 101
L‟articolo 101 descrive in quali casi è necessaria un‟autorizzazione cantonale. A questo proposito si tratta soprattutto di quelle attività che finora erano soltanto soggette all‟obbligo di notifica.
È soggetta all‟obbligo di autorizzazione altresì la consegna di un numero maggiore di animali all‟anno, che tuttavia non soddisfa ancora i criteri previsti per il commercio.
D‟ora in poi la cura a titolo professionale effettuata sugli unghioni dei bovini e sugli zoccoli dei cavalli dovrebbe essere soggetta ad autorizzazione. La base legale di questo nuovo obbligo di autorizzazione sarà il completamento dell‟articolo 7 capoverso 1 LPAn, deciso nel quadro della revisione dell‟OPAn del 15 giugno 2012 (FF 2012 5251), secondo cui il Consiglio federale può assoggettare determinati trattamenti di cura su animali all‟obbligo di annuncio o di autorizzazione. Inoltre, con l‟integrazione dell‟articolo 6 capoverso 3 stabilita, l‟autorizzazione può essere fatta