Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 35 pagine

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In tale documento i capisettore devono comunicare, in sintesi e in forma scientifica, il titolo e i dati relativi al tema o agli obiettivi dell‟esperimento (art. 20a cpv. 1 lett. a e b LPAn) nonché il relativo settore (art. 20a cpv. 1 lett. a LPAn).

Nella pratica, gran parte delle informazioni da presentare è già fornita congiuntamente alla domanda di autorizzazione e alla notifica di conclusione. I requisiti in dettaglio sono disciplinati dall‟Ordinanza sulla sperimentazione animale e sono espressi anche nel formulario. Inoltre gli obiettivi della sperimentazione sono prestabiliti ai sensi della Convenzione europea del 18 marzo 19865 sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Fanno parte degli obiettivi di sperimentazione consentiti esperimenti scientifici e medici nel campo della ricerca fondamentale, la scoperta, lo sviluppo e il controllo qualitativo di prodotti o apparecchi della medicina umana o veterinaria, la diagnostica di malattie, la protezione di esseri umani, animali e ambiente mediante test sulla non nocività o sulla tossicità nonché la formazione.

Articolo 145 capoverso 4

La proposta della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali in merito alle decisioni concernenti linee di animali con mutazioni patologiche (art. 127 cpv. 2 OPAn) e autorizzazioni per esperimenti su animali (art. 139 cpv. 4 OPAn) spesso non è menzionata attualmente nella decisione. Per la tutela del diritto di ricorso (art. 25 cpv. 2 LPAn), tuttavia, l‟UFV necessita di indicazioni allo scopo di sapere se la domanda è stata presentata alla commissione e se l‟autorità cantonale ha seguito la proposta della commissione o con quale motivazione essa si è distanziata da tale proposta.

A questo scopo, d‟ora in poi, occorre fornire all‟UFV anche la proposta della commissione oltre alla domanda corrispondente.

I Cantoni devono trasmettere costantemente all‟UFV i rapporti sugli esperimenti sugli animali ai sensi dell‟articolo 145 cpv. 2 lett. a in modo da consentire anche una pubblicazione costante.

Articolo 149 capoverso 3

Adeguamento della terminologia (cfr. spiegazioni relative al capitolo 9).

Articolo 152 capoverso 1 lettera e

Allo scopo di completare l‟obbligo di documentazione e di comunicazione, previsto finora all‟articolo 152 per gli autisti, in particolare annotando per iscritto le lesioni subite dagli animali durante il trasporto, d‟ora in poi alla lettera e è menzionato l‟obbligo di annotare per iscritto la durata del trasporto. Per tempo di trasporto si intende, da un lato, il tempo di guida secondo la legislazione in materia di circolazione stradale. Dall‟altro, per tempo di trasporto si intende anche il tempo in cui i mezzi di trasporto, durante un‟interruzione del viaggio, servono agli animali come luogo di ricovero e, nel caso degli animali da reddito agricolo, durante le soste superiori a quattro ore, nella misura in cui le esigenze previste all‟articolo 165 capoverso 2 non possono essere rispettate.

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RS 0.457