Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 35 pagine

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La revisione della LPAn del 15 giugno 2012 (FF 2012 5251) ha permesso di modificare la norma penale in bianco finora in vigore. Occorre infatti evitare tali norme poiché violano l‟imperativo della determinatezza. D‟ora in poi viene punito chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola una prescrizione d‟esecuzione la cui inosservanza è stata dichiarata punibile (art. 28 cpv. 3 LPAn). L‟articolo 212c OPAn rappresenta la rispettiva prescrizione d‟esecuzione e prevede le sanzioni penali che non sono subordinabili alle norme penali contenute nella LPAn (art. 28 cpv. 1 LPAn).

Articolo 209 capoverso 4 e capoverso 4bis

A causa del nuovo obbligo di notifica di cui all‟articolo 204a e delle nuove autorizzazioni di cui all‟articolo 101, le indicazioni che vengono inserite nei modelli di formulari che l‟UFV deve elaborare sono completate adeguatamente (cura degli unghioni dei bovini e degli zoccoli dei cavalli, offerta di formazioni).

Articolo 212a

In relazione al divieto di tenere animali di cui all‟articolo 23 LPAn, nella pratica si è posta spesso la domanda per sapere quale Cantone è competente quando gli animali non sono tenuti nel Cantone di domicilio del detentore di animali, ma in un altro Cantone.

La LPAn non prevede alcun disciplinamento a tale proposito.

Non esistono nemmeno altre prescrizioni che permetterebbero di concludere in modo univoco, ad esempio, in merito alla competenza esclusiva del Cantone di domicilio del detentore di animali nel decidere un divieto di tenere animali.

Per questo motivo occorre precisare nell‟articolo 212a che è competente sia l‟autorità del Cantone di domicilio sia l‟autorità del Cantone sul cui territorio si sono verificate le infrazioni o è stata constatata l‟incapacità di tenere animali.

In tal modo, per fare un esempio, l‟autorità del Cantone di domicilio o l‟autorità del Cantone sul cui territorio si trova la stalla può pronunciare un divieto di tenere animali qualora un detentore di animali da reddito tenga in una stalla i suoi animali nel Cantone limitrofo e se esistono motivi a favore di un divieto di tenere animali. Occorre partire dal presupposto che le autorità coinvolte si mettano d‟accordo sulla procedura da seguire. Un divieto pronunciato è quindi valido in tutta la Svizzera (art. 23 cpv. 2 LPAn).

Articolo 214

Diverse specie di animali selvatici, come pesci, cervi, struzzi o quaglie, sono utilizzate per la produzione di derrate alimentari. Per questo motivo, in tali aziende, il controllo deve soddisfare gli stessi requisiti di quelli previsti per il controllo delle aziende agricole detentrici di animali. Soltanto in questo modo è possibile rispettare le prescrizioni della legislazione in materia di derrate alimentari. Secondo l‟articolo 214 capoverso 2, quindi, per le aziende che tengono animali selvatici destinati alla produzione di derrate alimentari sono applicabili le prescrizioni di controllo previste per le aziende agricole detentrici di animali di cui all‟articolo 213.