Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 35 pagine
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Capitolo 2, Sezione 1 titolo divisorio e articolo 3 rubrica e capoverso 1
Nella LPAn le formulazioni come „occuparsi degli animali“ o „trattamento degli animali“ comprendono anche il modo di tenere gli animali (art. 3 lett. a, art. 4 cpv. 1, art. 5 cpv. 1, capitolo 2 rubrica). Tuttavia negli articoli 3-14 OPAn, nonché nel titolo della Sezione, finora si è parlato soltanto della detenzione di animali. Adesso, per motivi di chiarezza si parla di detenzione e trattamento. In realtà è giusto che tali disposizioni siano applicate in generale per il trattamento degli animali. Nella pratica le prescrizioni generali in materia di detenzione degli animali sono già conformemente interpretate e applicate sia nella detenzione che nel trattamento degli animali.
Articolo 10 capoverso 3
Concerne solo il testo francese.
Articolo 14
Cfr. le spiegazioni relative al capitolo 2, sezione 1 titolo divisorio e all‟articolo 3. Inoltre l‟espressione utilizzata finora “curare malattie e ferite”, analogamente all‟articolo 15 Cpv. 1, è sostituita dall‟espressione “per motivi medici”.
Articolo 16 capoverso 2 lettere h e m
L‟impiego di medicamenti e di altre sostanze per aumentare le prestazioni sportive e in occasione di concorsi con animali è già attualmente limitato allo scopo di proteggere gli animali da lesioni, dolori e sofferenze. L‟elaborazione di liste che contengono sostanze vietate, oltre a quelle delle federazioni sportive nell‟ambito della lotta al doping, dovrebbe essere consentita anche all‟UFV.
L‟impiego di sistemi di recinzione a scarica elettrica non visibili è espressamente vietato in modo generale. Conformemente all‟articolo 76 capoverso 2 questo divieto vale finora soltanto per i cani. Nella pratica, tuttavia, questi strumenti di recinsione vengono impiegati sempre più spesso anche per altre specie animali, come ad esempio per i gatti.
Articolo 17 lettere j-n
La Comunità di lavoro degli allevatori svizzeri di bovini ha vietato, nel suo codice d‟onore per la preparazione e il trasferimento di animali alle esposizioni di bestiame da latte in Svizzera, diverse pratiche che si effettuano tipicamente in vista di una fiera di bestiame da latte e che sono importanti dal profilo della protezione degli animali (cfr. cifra 7 del codice d‟onore per la preparazione e il trasferimento di animali alle esposizioni di bestiame da latte del 18 ottobre 20111). Queste prescrizioni dovrebbero poter essere inserite nell‟OPAn e di conseguenza essere controllate anche dalle autorità d‟esecuzione. Le misure destinate a influire sul temperamento o sul comportamento dell‟animale e le pratiche che hanno lo scopo di modificare la forma o lo stato di riempimento naturale delle mammelle al fine conferire un aspetto gradevole all‟animale non sono autorizzate se in tal modo il benessere dell‟animale
1http://www.swissherdbook.ch/fileadmin/customer/05_Anlaesse/50-Einstiegsseite-Anlaesse/016.003d_Ehrenkodex_2011-10-18.pdf