Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 35 pagine

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Il capoverso 5 si riferisce ai casi in cui le persone che offrono formazioni non dispongono personalmente di un riconoscimento della formazione o del perfezionamento da parte dell‟UFV, ma che effettuano tali formazioni o perfezionamenti basandosi su un riconoscimento del programma del corso del centro di formazione. Analogamente vengono registrate le persone che offrono formazioni o perfezionamenti sebbene non dispongano di un riconoscimento oppure se tale riconoscimento è stato loro revocato. Anche in questo caso è necessaria una base legale allo scopo di vietare il rilascio di attestazioni di partecipazione a una formazione.

Senza la possibilità di revocare i riconoscimenti e di vietare il rilascio di attestazioni di partecipazione a una formazione o a un perfezionamento non è possibile imporre effettivamente l‟obbligo di riconoscimento dei corsi di formazione e di perfezionamento.

Articolo 202 capoverso 1

In linea di massima l‟OPAn prevede una formazione professionale conclusa per le persone che trattano con gli animali nell‟ambito della loro attività commerciale. Secondo la vecchia ordinanza (prima della revisione del 2008) sulla protezione degli animali era possibile conseguire il diploma di guardiano di animali nell‟ambito del commercio specializzato di animali. Nell‟attuale OPAn la qualifica di impiegato di commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali è integrata da un perfezionamento che però finora poteva essere concluso senza esame. Allo scopo di garantire la qualità del perfezionamento in questo ambito, d‟ora in poi viene prescritto di concludere con un esame anche il perfezionamento degli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali.

Articolo 204a

D‟ora in poi viene introdotto l‟obbligo di notifica per le persone che effettuano formazioni di cui all‟articolo 192 capoverso 1 lettere b e c. Queste disposizioni agevolano l‟esecuzione della legislazione in materia di protezione degli animali. Ciò permette alle autorità cantonali di esecuzione di venire a conoscenza delle offerte di formazione disponibili e di avere la possibilità di effettuare controlli in caso di necessità.

Articolo 206 capoverso 1

La limitazione secondo l’articolo 198 capoverso 2 della prescrizione riguarda unicamente il periodo di pratica per conseguire un attestato di competenza. Effettivamente l‟ordinanza sulle formazioni del DFE prevede inoltre periodi di pratica nell‟ambito delle altre formazioni e degli altri perfezionamenti riconosciuti. Mediante la nuova formulazione anche questi periodi di pratica sono assoggettati ai requisiti di cui all‟articolo 206 OPAn. Inoltre la disposizione viene completata nel senso che la persona responsabile dell‟azienda in cui si svolgono periodi di pratica deve disporre personalmente della qualifica necessaria.

Capitolo 9a: Infrazioni Articolo 206a