Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 35 pagine
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Articolo 35 rubrica e capoversi 3, 5 e 6
Rubrica
L‟articolo 35 si riferisce finora esclusivamente ai dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla. Conformemente al nuovo capoverso 5, la rubrica viene adeguata di conseguenza.
Capoverso 3
Concerne solo il testo francese.
Capoverso 5
I recinti elettrici di conduzione sono impiegati anche come dispositivi di conduzione per delimitare le aree d‟uscita. Tali dispositivi possono essere integrati nella stalla o trovarsi accanto a essa. Se le aree d‟uscita hanno una superficie troppo piccola possono verificarsi situazioni in cui gli animali, in particolare in caso di conflitti sociali, non possono tenere una distanza sufficiente dal recinto e quindi ricevono una scossa elettrica.
Il nuovo articolo 35 capoverso 5 garantisce che, in caso di impiego di recinti elettrici di conduzione per le aree d‟uscita, non si verifichino situazioni che non soddisfano le esigenze di una detenzione adeguata degli animali. Vengono quindi stabilite le esigenze fondamentali per l‟utilizzazione di recinti elettrici di conduzione nelle aree d‟uscita. Per i bovini, i suini, gli ovini e i caprini vengono previste, allo scopo di adempiere queste esigenze, indicazioni concernenti le dimensioni minime delle aree d‟uscita dotate di recinti elettrici nell‟ordinanza dell‟UFV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (RS 455.110.1). Per questa disposizione vale un periodo transitorio di un anno.
Capoverso 6
Per i cavalli vengono impiegati nelle aree d‟uscita, oltre ai recinti fissi, anche recinti elettrici di conduzione, in particolare per scoraggiare i cavalli incompatibili che si trovano nelle vicinanze in stalle singole da eventuali dispute al di là della recinzione. Siccome finora dalla prassi non risultano problemi neanche nel caso di superfici più piccole, per la recinzione delle aree d‟uscita destinate ai cavalli si richiede, in contrasto con il capoverso 5, soltanto che le parti sotto tensione siano ben visibili dai cavalli.
Articolo 39 capoverso 3
Dalla regolamentazione in vigore finora nell‟articolo 39 risulta nella pratica che i vitelli che sono stati allevati in box ad area unica ricoperti di lettiera (cpv. 3) cambiano stalla esattamente all‟età di quattro mesi, poiché prima del quarto mese (cpv. 1) non possono essere tenuti in box dotati di pavimenti completamente grigliati per l‟ingrasso. Tuttavia nella pratica non è possibile né sensato cambiare la stalla a tutti i vitelli allevati in gruppo esattamente all‟età di quattro mesi, poiché all‟interno del gruppo possono esservi differenze di età.
La nuova regolamentazione accorda quindi un margine di un mese, dal momento che gli animali d‟ora in poi possono rimanere nei box ad area unica ricoperti di lettiera fino all‟età di cinque mesi.