Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 35 pagine
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La presente modifica dovrebbe permettere di creare maggiore chiarezza rinunciando a una descrizione dei criteri intesi a stabilire un obbligo di autorizzazione più severo e definendolo esclusivamente mediante l‟elenco degli animali interessati. Per questo motivo la disposizione viene complessivamente ristrutturata.
Nel capoverso 1 lettera a vengono stralciati i cetacei (Cetacea) a causa del divieto d‟importazione dei cetacei (entrato in vigore il 1° gennaio 2013) deciso nel quadro della revisione della LPAn del 15 giugno 2012 (FF 2012 5251).
Nell‟elenco alla lettera h vengono ora inseriti i diavoli spinosi (Moloch horridus) e i draghi volanti (Draco ssp.).
Articolo 92a
L‟articolo 92a disciplina l‟allevamento e la detenzione di animali, come in particolare i topi, che sono allevati e tenuti allo scopo di alimentare gli animali selvatici carnivori. Finora l‟OPAn non prevedeva disposizioni particolari per questi allevamenti.
A causa dell‟introduzione di requisiti concernenti le superfici minime per la detenzione di piccoli roditori, con la revisione dell‟OPAn nel 2008, si è dovuto nettamente ridurre il numero di animali rispetto alle densità di occupazione usuali fino ad allora, che corrispondevano alle dimensioni minime previste per la detenzione di animali da laboratorio. Per questo motivo, d‟ora in poi i requisiti minimi sono disciplinati separatamente per l‟allevamento e la detenzione, sia privati che professionali, di animali da preda.
Nel capoverso 1 viene stabilita la superficie minima dei parchi e la densità di occupazione per la detenzione di animali da preda. La superficie minima dei parchi dovrebbe corrispondere a quella che è prevista anche per la detenzione di animali da compagnia. I requisiti minimi sono disciplinati all‟allegato 2 tabella 1. Al contrario la gabbia può essere occupata da più animali, fino a una densità di occupazione che corrisponde all‟occupazione massima nel centro di detenzione di animali da laboratorio. Le prescrizioni per gli animali da laboratorio non utilizzati per l‟allevamento sono stabilite all‟allegato 3 tabella 1, mentre quelle previste per gli animali utilizzati per l‟allevamento in un centro di detenzione di animali da laboratorio si trovano alla tabella 2.
I capoversi da 2 a 8 stabiliscono i requisiti ai quali deve corrispondere la detenzione di animali da preda. Per quanto riguarda l‟illuminazione dei parchi occorre fare in modo che le condizioni di luce, in particolare le fasi di luce e di oscurità, siano adeguate alle esigenze degli animali e che la sorgente luminosa artificiale non produca effetti che compromettono il benessere degli animali. Come negli allevamenti di animali da laboratorio, occorre mettere a disposizione locali separati per l‟isolamento degli animali malati e per la conservazione di foraggio e di altri materiali. Gli animali devono essere tenuti in funzione delle loro esigenze sociali e possono essere marchiati soltanto se sono previsti per l‟allevamento: a tale proposito occorre utilizzare il metodo meno traumatico per l‟animale.
Articolo 93 capoversi 1 e 2
L„articolo 93 viene completato nel senso che anche per l‟allevamento e la detenzione di animali da preda soggetti ad autorizzazione occorre tenere un registro di controllo nel quale devono essere menzionati gli acquirenti degli animali allevati a scopo di alimentazione.