Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 35 pagine

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selvaggina. In tal modo, si può ridurre il rischio che essi si facciano attirare inutilmente in lotte con la selvaggina senza avere riguardo della propria salute (p. es. caccia in tana, caccia al cinghiale) e al contempo anche la loro utilizzabilità per la caccia viene favorita in ambiti nei quali l‟impiego di cani da caccia avviene in conformità con la protezione degli animali (p. es. portare e riportare la selvaggina ferita). L‟ordinanza federale sulla caccia (RS 922.01), sottoposta a revisione nel 2012, esige dai Cantoni di disciplinare, per garantire una caccia rispettosa della protezione degli animali, l‟addestramento e l‟impiego di cani da caccia nei seguenti ambiti d‟intervento: ricerca; ferma e riporto; caccia in tana e caccia al cinghiale. Affinché i cani da caccia possano dimostrare la loro utilizzabilità per la caccia in questi ambiti, si presuppongono adeguate possibilità di addestramento e di esame. Tali possibilità sono ora disciplinate nell‟articolo 75 capoverso 1 (si vedano le spiegazioni relative all‟art. 75 cpv. 1). Alla lettera d viene adeguata la riserva corrispondente. Inoltre, al posto del verbo “addestrare” viene utilizzato il termine “addestramento”.

Articolo 24 lettera e

Gli struzzi non fanno parte dei volatili addomesticati e di conseguenza non sono protetti dalle pratiche vietate sui volatili secondo l‟articolo 20. L‟articolo 24 lettera e vieta ora il taglio del becco e l‟applicazione di dispositivi che impediscono la chiusura del becco (Bumpers) nonché la produzione di piume dei ratiti vivi. Quando si utilizza la nozione di “ratiti” sono compresi anche i nandù e gli emù. (Finora queste pratiche sono state definite illecite soltanto nella direttiva sugli struzzi emanata dall‟UFV.)

Articolo 25 capoverso 1

Nell‟articolo 25 capoverso 1 viene attualmente utilizzato il termine “ledere”. Tuttavia si dovrebbe utilizzare – come nella definizione della nozione di dignità nell‟articolo 3 lettera a LPAn – il verbo “pregiudicare” (analogamente alla versione francese e italiana in vigore dell‟art. 25 cpv.1).

Articolo 26 capoverso 2

L‟allevamento di pesci commestibili e di pesci da ripopolamento necessita di metodi di riproduzione artificiale. Negli impianti di allevamento diverse specie di pesci non possono manifestare il loro comportamento naturale nel periodo della fregola. Per questo motivo la regolamentazione eccezionale prevista per i pesci da ripopolamento viene estesa ai pesci commestibili.

Articolo 31 capoverso 4

L‟articolo 31 attualmente in vigore contiene una lacuna, poiché la disposizione riguarda soltanto le persone che accudiscono oltre dieci unità di bestiame grosso e le persone che detengono meno di dieci unità di bestiame grosso. Finora le persone che detengono esattamente dieci unità di bestiame grosso non erano previste dall‟articolo 31. Questa lacuna viene colmata adeguando in tal senso il capoverso 4.