Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 35 pagine

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Articolo 70 capoverso 2

La prescrizione vigente finora di tenere i cani nei canili o nei box almeno a coppie viene attenuata nella misura in cui essi possono essere tenuti anche in parchi limitrofi se hanno un contatto visivo, acustico e olfattivo tra di loro. Questa esigenza non vale per i cani che vengono tenuti nei box o nei canili per meno di tre mesi.

Anche per i cani che hanno sufficienti contatti sociali questa esigenza non vale. In questo caso la durata minima di soggiorno al di fuori del parco è di cinque ore al giorno e deve offrire loro sufficienti possibilità di contatti sociali.

In particolare per i cani da difesa la soluzione proposta dovrebbe essere adeguata.

Per la detenzione di cani da laboratorio continua a essere prescritta la detenzione in gruppo (si veda art. 119 cpv. 2).

Articolo 71 capoversi 2 e 3

Concerne solo il testo italiano. Finora nel testo italiano è stato utilizzato il termine catena, mentre sia nella versione tedesca che in quella francese si utilizza il termine catena mobile. Tale modifica armonizza le tre versioni.

Articolo 72 capoversi 4 e 4bis

L‟adeguamento tiene conto del posto disponibile limitato nelle pensioni o nei rifugi per animali senza che il benessere dei cani ne risenta. Le superfici di dimensioni inferiori alle superfici minime richieste sono ammesse soltanto per brevi soggiorni o se, in caso di detenzione in branco in un grande parco esterno, il box serve come luogo per riposarsi e ritirarsi. Le superfici saranno stabilite nell‟ordinanza dell‟UFV prevista concernente la detenzione professionale di animali da compagnia e corrispondono alle misure minime dei box conformemente all‟ordinanza sulla protezione degli animali del 1981.

Articolo 73 capoverso 2

Tutti i collari o gli strumenti che servono a condurre i cani, muniti di elementi sporgenti verso l‟interno, o che sono adatti a provocare dolori mediante effetti meccanici devono essere vietati. Allo scopo di eludere il divieto di utilizzare collari con aculei interni, previsto all‟articolo 73 capoverso 2, vengono impiegate sempre più spesso nuove forme di collari di addestramento, che mediante meccanismi meccanici provocano dolori. Questi nuovi strumenti coercitivi si distinguono nettamente, a prima vista, da un “normale” collare con aculei interni, ma hanno un effetto simile: per questo motivo anch‟essi sono soggetti al divieto.

Articolo 74

La versione in vigore dell‟articolo 74 consente lo svolgimento di allenamenti per i servizi di difesa soltanto con i cani di servizio (esercito, guardie di confine, polizia) e con cani destinati alle competizioni sportive dei servizi di difesa. I cani di servizi di sicurezza privati non rientrano in una delle categorie menzionate.