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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 37 pagine

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Art. 30 Contatti con servizi specializzati esteri

I contatti di intelligence del COE con servizi specializzati esteri hanno luogo tramite il SIC.

Capitolo 3: Protezione dei dati e archiviazione

Sezione 1: Disposizioni particolari sulla protezione dei dati e deroghe al principio di trasparenza

Art. 31 Comunicazione di dati personali ad autorità svizzere

1I dati personali possono essere comunicati alle autorità e ai servizi menzionati nell’allegato 3, per gli scopi ivi elencati e alle condizioni ivi stabilite.

2In occasione di ogni comunicazione il destinatario dev’essere informato sull’affi- dabilità e l’attualità dei dati.

3La comunicazione, il destinatario, l’oggetto e il motivo della comunicazione devono essere registrati.

4La comunicazione di dati personali è vietata se vi si oppongono interessi preponderanti pubblici o privati.

Art. 32 Comunicazione di dati personali da parte delle autorità d’esecuzione

cantonali

1Per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna della Svizzera oppure per sventare una minaccia considerevole, i membri delle autorità d’esecuzione cantonali possono comunicare caso per caso ai servizi seguenti valutazioni della situazione e dati personali ricevuti dal SIC nonché dati personali acquisiti autonomamente nel quadro dell’esecuzione della LAIn:

a. autorità d’esecuzione di altri Cantoni;

b. autorità di perseguimento penale cantonali; è fatto salvo l’articolo 60 capoversi 2–4 LAIn.

2Se i dati personali sono stati acquisiti dall’autorità d’esecuzione cantonale sulla base di un mandato concreto del SIC o le sono stati messi a disposizione per l’adempimento di un tale mandato, è inoltre ammessa, previo consenso del SIC e alle condizioni menzionate al capoverso 1, la comunicazione alle persone e ai servizi seguenti:

a. altri servizi in seno al corpo di polizia; è fatto salvo l’articolo 60 capoversi 2–4 LAIn se la comunicazione ha luogo per la preparazione di procedure d’indagine e procedimenti penali;

b. ulteriori autorità e servizi del proprio Cantone o di un altro Cantone; è fatto salvo l’articolo 60 capoversi 2–4 LAIn se la comunicazione ha luogo per la preparazione di procedure d’indagine e procedimenti penali;

c. privati, alle condizioni di cui all’articolo 62 LAIn.