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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 37 pagine

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Art. 18 Protezione delle fonti

1Il SIC esegue caso per caso una ponderazione tra gli interessi delle fonti da proteggere e gli interessi del servizio che ha presentato una domanda di informazioni; è fatto salvo l’articolo 35 LAIn.

2Previa ponderazione caso per caso, il SIC protegge integralmente una fonte umana se l’integrità fisica o psichica della fonte umana o di una persona che le è vicina sarebbe esposta a serio pericolo nel caso in cui fossero comunicate la sua identità o indicazioni che consentano di risalire alla sua identità. È possibile rinunciare alla protezione integrale se la persona interessata acconsente a detta comunicazione.

3In singoli casi motivati il SIC può chiedere l’assistenza di fedpol per la protezione di una fonte umana o di una persona che le è vicina.

4Nel caso delle fonti tecniche devono essere protette tutte le indicazioni, salvo nei casi in cui la loro comunicazione non pregiudica né direttamente né indirettamente l’adempimento dei compiti del SIC.

Sezione 2: Obbligo di informazione in caso di minaccia concreta

Art. 19

1A motivazione di una domanda di informazioni secondo l’articolo 19 LAIn, il SIC o l’autorità d’esecuzione cantonale illustrano sommariamente alle autorità e alle organizzazioni competenti in che cosa sussistono la minaccia concreta da individuare o contrastare oppure l’interesse nazionale essenziale da tutelare.

2Le organizzazioni alle quali la Confederazione o i Cantoni hanno delegato l’adempimento di compiti pubblici e che secondo l’articolo 19 LAIn sono tenute a fornire informazioni al SIC sono menzionate nell’allegato 1.

Sezione 3: Misure di acquisizione soggette ad autorizzazione

Art. 20 Perquisizioni di locali, veicoli e contenitori

Le perquisizioni di locali, veicoli e contenitori nel quadro di misure di acquisizione soggette ad autorizzazione devono essere documentate.

Art. 21 Procedura di autorizzazione e nullaosta

1Nel caso di misure di acquisizione soggette ad autorizzazione, il SIC documenta:

a. la procedura di autorizzazione;

b. la consultazione del capo del DFGP e del capo del DFAE;

c. la decisione in merito al nullaosta per l’esecuzione;

d. se è applicabile, la procedura in caso d’urgenza e il rispetto dei vincoli temporali;

e. la cessazione della misura di acquisizione;