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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 37 pagine
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d. in caso di sostegno ad attività di estremismo violento o terroristiche avvenuto in passato, attualmente in corso oppure prevedibile in futuro sulla base di indizi concreti;
e. in caso di coinvolgimento in attentati o rapimenti avvenuto in passato, attualmente in corso oppure prevedibile in futuro sulla base di indizi concreti.
3Il SIC raccoglie e tratta tutte le informazioni sulle organizzazioni e sui gruppi summenzionati nonché sui rispettivi esponenti secondo l’articolo 5 capoverso 8 LAIn.
4Il SIC verifica la lista d’osservazione annualmente e la sottopone per approvazione al Consiglio federale.
Art. 41 Divieto di determinate attività
1Il dipartimento che ha chiesto il divieto verifica annualmente se le condizioni per disporre il divieto di determinate attività sono ancora adempiute.
2Se le condizioni non sono più adempiute, esso propone al Consiglio federale la revoca del divieto di determinate attività.
Art. 42 Divieto di organizzazioni
1Il divieto si fonda su una decisione delle Nazioni Unite o dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa se l’organizzazione o il gruppo da vietare:
a. sono esplicitamente menzionati nella decisione;
b. corrispondono per quanto riguarda gli obiettivi e i mezzi a una delle organizzazioni o a uno dei gruppi esplicitamente menzionati nella decisione.
2Il dipartimento che ha chiesto il divieto verifica per tempo se le condizioni per disporre il divieto sono ancora adempiute allo scadere del termine e chiede eventualmente al Consiglio federale la proroga del divieto.
Capitolo 5: Prestazioni
Art. 43 Prestazioni
Le prestazioni secondo l’articolo 69 LAIn devono essere convenute oralmente o per scritto segnatamente per quanto concerne la loro ragione, il contenuto, la durata, la cessazione e i corrispondenti emolumenti.
Art. 44 Emolumenti
1Sempre che la presente ordinanza non preveda disposizioni specifiche, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20049 sugli emolumenti e dell’ordinanza dell’8 novembre 200610 sugli emolumenti del DDPS.