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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 37 pagine

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Art. 3 Esercizio dell’immediata polizia

1Negli edifici in cui sono sistemate autorità federali, l’immediata polizia è esercitata dai capi dei Dipartimenti, gruppi, uffici o altre autorità federali che vi sono sistemati.

2Quest’ultimi prendono le misure di protezione adeguate, d’intesa con il Servizio.

3Essi possono ricorrere a servizi di protezione privati per i propri compiti di protezione.

Art. 6 cpv. 1bise 1ter

1bisLa protezione delle persone di cui al capoverso 1 è garantita come segue:

a. per le persone di cui alle lettere a e c–e: dall’assunzione della funzione fino alla cessazione della medesima, qualora il suo esercizio comporti dei pericoli;

b. per le persone di cui alla lettera b: dall’elezione fino a un anno dopo la fine del mandato;

c. per le persone di cui alla lettera f: conformemente agli impegni internazionali della Svizzera, agli usi internazionali e alla legge del 22 giugno 200723 sullo Stato ospite.

1terIn casi motivati il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può ordinare, d’intesa con l’unità organizzativa competente e l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), una proroga delle misure di sicurezza se, a causa della funzione esercitata in passato, il pericolo persiste anche dopo la fine della durata di protezione di cui al capoverso 1bis.

Art. 7 cpv. 1bis

1bisIn casi motivati il DFGP può ordinare per le persone di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere a–e, d’intesa con l’unità organizzativa competente e l’UFCL, una proroga delle misure di sicurezza se, a causa della funzione esercitata in passato, il pericolo persiste anche dopo la fine della durata di protezione di cui all’articolo 6 capoverso 1bislettere a e b.

Art. 12a Indennità per i compiti di protezione

1La Confederazione versa l’indennità conformemente all’articolo 28 capoverso 2 LMSI se, su incarico del Servizio, un Cantone adempie ripetutamente o permanentemente compiti di protezione i cui costi ammontano a più di un milione di franchi o a oltre il cinque per cento dei costi salariali annui del corpo di polizia interessato.

2Le modalità d’indennizzo di compiti di protezione permanenti sono disciplinate da un contratto, tenendo conto delle condizioni particolari e degli eventuali vantaggi economici e immateriali; di principio la quota parte delle spese a carico della Confederazione non supera l’80 per cento del costo globale.

23 RS 192.12