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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 37 pagine

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2Il direttore del SIC decide in merito all’ulteriore autorizzazione della persona interessata a portare un’arma di servizio dopo aver sentito tutte le persone interessate e, se del caso, dopo aver consultato altri esperti.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 57 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 4.

Art. 57a Disposizione transitoria sull’archiviazione

1Il termine di protezione di 50 anni applicabile ad archivi provenienti dal SIC o da una delle organizzazioni che lo hanno preceduto e già consegnati all’Archivio federale al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è prorogato di 30 anni.

2Fatto salvo l’articolo 12 capoverso 2 della legge del 26 giugno 199811 sull’archiviazione, gli archivi con un termine di protezione prorogato secondo il capoverso 1 sono concessi in visione se nessun servizio di sicurezza estero eventualmente interessato formula riserve su una loro consultazione.

Art. 58 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ….

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

11 RS 152.1