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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 37 pagine

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2La procedura serve a verificare se le persone, le organizzazioni e i gruppi summenzionati devono essere inseriti nella lista d’osservazione. A tal fine il SIC acquisisce e analizza tutte le informazioni su di essi, per ottenere riscontri sicuri in merito alle attività secondo il capoverso 1 che pregiudicano la sicurezza della Svizzera.

3Il SIC stabilisce la portata e l’impiego dei mezzi di acquisizione di informazioni nonché la durata della procedura. Esso informa i Cantoni la cui collaborazione è necessaria per l’acquisizione delle informazioni.

4Il SIC verifica periodicamente, ma almeno ogni sei mesi, se le condizioni per la prosecuzione di una procedura di controllo sono ancora adempiute.

Art. 39 Sospensione della procedura di controllo

1Il SIC sospende la procedura di controllo se:

a. nei confronti delle persone, delle organizzazioni e dei gruppi interessati è avviato un altro procedimento di diritto penale, civile o amministrativo che persegue lo stesso scopo;

b. gli indizi disponibili finora sono infirmati da nuove informazioni e non sono emersi nuovi indizi a carico;

c. entro due anni non sono state raccolti ulteriori riscontri rilevanti in materia di sicurezza; o

d. una nuova valutazione della situazione indica che le attività delle persone, delle organizzazioni o dei gruppi interessati non costituiscono più un pericolo per la sicurezza interna.

2Esso sospende altresì la procedura di controllo se:

a. le organizzazioni o i gruppi interessati sono stati iscritti nella lista d’osservazione;

b. le persone interessate sono collegabili a una delle organizzazioni o a uno dei gruppi menzionati nella lista d’osservazione.

Art. 40 Criteri per l’allestimento della lista d’osservazione

1Il SIC tiene la lista d’osservazione secondo l’articolo 72 LAIn.

2Vi sono motivi fondati di presumere che sussista una minaccia per la sicurezza interna o esterna, in particolare:

a. nel caso di organizzazioni e gruppi secondo l’articolo 72 capoverso 2 LAIn;

b. qualora durante una procedura di controllo secondo l’articolo 38 della presente ordinanza risulti che sono in corso attività che pregiudicano la sicurezza;

c. in caso di seri incitamenti alla violenza avvenuti in passato, attuali oppure prevedibili in futuro sulla base di indizi concreti;