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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 37 pagine
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c. il servizio è stato istruito dal SIC in merito all’acquisizione da eseguire e riguardo alla disposizioni legali applicabili.
2I servizi svizzeri sono tenuti al segreto nei confronti di terzi in merito alla collaborazione o ai mandati. Le eccezioni necessitano del consenso del SIC.
3I servizi svizzeri sono tenuti a fornire in qualsiasi momento al SIC e agli organi addetti alla vigilanza e al controllo di quest’ultimo informazioni in merito a una collaborazione o a un mandato.
Art. 14 Collaborazione e mandati nell’ambito dell’acquisizione con o da
parte di servizi esteri in Svizzera
1Se acquisisce informazioni in Svizzera in collaborazione con un servizio estero o assegna a un servizio estero un relativo mandato, il SIC deve comunicare e, per quanto necessario, spiegare al servizio estero le disposizioni determinanti, affinché sia garantita un’acquisizione conforme alla legge.
2Il servizio estero deve confermare al SIC di attenersi a dette disposizioni.
Art. 15 Collaborazione e mandati nell’ambito dell’acquisizione con o da
parte di privati in Svizzera
1Se acquisisce informazioni in Svizzera in collaborazione con un privato o assegna a un privato un relativo mandato, il SIC deve comunicare e, per quanto necessario, spiegare al privato le disposizioni determinanti, affinché sia garantita un’acquisizione conforme alla legge.
2Il privato deve confermare al SIC di attenersi a dette disposizioni.
3La collaborazione e i mandati devono essere messi a verbale.
Art. 16 Collaborazione e mandati nell’ambito dell’acquisizione con o da
parte di privati o servizi esteri all’estero
1Se acquisisce informazioni all’estero in collaborazione con un servizio estero o con un privato oppure assegna a un servizio estero o a un privato un relativo mandato, il SIC deve comunicare al servizio estero o al privato le disposizioni determinanti, affinché sia garantita un’acquisizione conforme alla legge.
2Il servizio estero o il privato devono confermare al SIC di aver preso atto delle disposizioni determinanti.
Art. 17 Fonti di informazioni a livello di intelligence
Sono fonti di informazioni a livello di intelligence segnatamente:
a. fonti umane secondo l’articolo 15 LAIn;
b. servizi informazioni svizzeri e esteri nonché autorità di sicurezza con cui il SIC collabora;
c. fonti tecniche che servono all’acquisizione di informazioni secondo il capitolo 3 LAIn.