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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 37 pagine
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3Il Servizio è responsabile dell’osservanza delle misure di sicurezza tecniche e organizzative del sistema d’informazione e di documentazione. Esso allestisce un regolamento per il trattamento.
Art. 15 cpv. 2, 3 e 5
2Su richiesta di una persona che esercita l’immediata polizia secondo l’articolo 3 capoverso 1, il Servizio può collocare negli o sugli edifici interessati videocamere per riprese e registrazioni visive ai fini della protezione degli edifici e dei loro utenti.
3I segnali di immagine che contengono dati personali vanno protetti con adeguate misure tecniche e organizzative per evitare il trattamento non autorizzato. La garanzia della sicurezza dei dati è retta dalla legislazione della Confederazione in materia di protezione dei dati e delle informazioni.
5I segnali di immagine che contengono dati personali devono essere distrutti dal Servizio entro 30 giorni dalla registrazione, anche se sono stati messi al sicuro.
3. Ordinanza del 10 novembre 200424 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali
Allegato
N. 1 e 1a
1. Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative, articolo 74 capoverso 7 (RS....)
1a
Ex n. 1
4. Ordinanza del 29 settembre 200625 sul casellario giudiziale
Art. 21 cpv. 4
Abrogato
o
Art. 21 cpv. 4, frase introduttiva
4Il Servizio delle attività informative della Confederazione può inoltre accedere mediante procedura di richiamo ai dati concernenti sentenze di cui all’articolo 366
24 RS 312.3
25 RS 331