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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 37 pagine
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9. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello
sport:
9.1 Stati maggiori dell’esercito:
9.1.1 in relazione con la valutazione della situazione di minaccia e di informazioni
concernenti l’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza nonché in relazione con le zone d’impiego dell’esercito all’estero,
9.1.2 in relazione con servizi d’appoggio in Svizzera e all’estero,
9.1.3 per valutare agenti patogeni e sostanze chimiche messi in circolazione,
9.1.4 per valutare la sicurezza di sistemi di EED e banche di dati della
Confederazione nel caso di influenze per le quali non è possibile escludere una relazione con il terrorismo, lo spionaggio o l’estremismo violento,
9.2 Segreteria generale: per valutare la situazione di minaccia e gli interessi
svizzeri in materia di politica di sicurezza,
9.3 Organi della Sicurezza militare:
9.3.1 per valutare la situazione sotto il profilo della sicurezza militare,
9.3.2 per proteggere informazioni e opere militari,
9.3.3 per adempiere compiti di polizia giudiziaria e di sicurezza nell’ambito
dell’esercito,
9.3.4 quando i militari della Sicurezza militare sono chiamati in servizio attivo,
inoltre per garantire la sicurezza preventiva dell’esercito da atti di spionaggio, sabotaggio e altri atti illeciti, per ottenere informazioni nonché per garantire la protezione dei membri del Consiglio federale, del cancelliere della Confederazione e di altre persone,
9.4 Ufficio federale della protezione della popolazione:
9.4.1 Divisione Politica di protezione della popolazione in relazione con la
protezione di infrastrutture critiche;
9.4.2 Centrale nazionale d’allarme: in vista di ottenere, analizzare e diffondere le
informazioni secondo l’ordinanza del 17 ottobre 200714 sulla Centrale nazionale d’allarme,
9.4.3 Laboratorio di Spiez: in relazione a informazioni riguardanti la sicurezza
NBC,
9.5 servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone: per
l’esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone,
10. Dipartimento federale delle finanze:
10.1 Amministrazione federale delle finanze:
10.1.1 nel quadro della valutazione di questioni finanziarie ed economiche nonché
della criminalità finanziaria,
14 RS 520.18