Progetto

Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 37 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 24Fedlex · Progetto

9. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello

sport:

9.1 Stati maggiori dell’esercito:

9.1.1 in relazione con la valutazione della situazione di minaccia e di informazioni

concernenti l’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza nonché in relazione con le zone d’impiego dell’esercito all’estero,

9.1.2 in relazione con servizi d’appoggio in Svizzera e all’estero,

9.1.3 per valutare agenti patogeni e sostanze chimiche messi in circolazione,

9.1.4 per valutare la sicurezza di sistemi di EED e banche di dati della

Confederazione nel caso di influenze per le quali non è possibile escludere una relazione con il terrorismo, lo spionaggio o l’estremismo violento,

9.2 Segreteria generale: per valutare la situazione di minaccia e gli interessi

svizzeri in materia di politica di sicurezza,

9.3 Organi della Sicurezza militare:

9.3.1 per valutare la situazione sotto il profilo della sicurezza militare,

9.3.2 per proteggere informazioni e opere militari,

9.3.3 per adempiere compiti di polizia giudiziaria e di sicurezza nell’ambito

dell’esercito,

9.3.4 quando i militari della Sicurezza militare sono chiamati in servizio attivo,

inoltre per garantire la sicurezza preventiva dell’esercito da atti di spionaggio, sabotaggio e altri atti illeciti, per ottenere informazioni nonché per garantire la protezione dei membri del Consiglio federale, del cancelliere della Confederazione e di altre persone,

9.4 Ufficio federale della protezione della popolazione:

9.4.1 Divisione Politica di protezione della popolazione in relazione con la

protezione di infrastrutture critiche;

9.4.2 Centrale nazionale d’allarme: in vista di ottenere, analizzare e diffondere le

informazioni secondo l’ordinanza del 17 ottobre 200714 sulla Centrale nazionale d’allarme,

9.4.3 Laboratorio di Spiez: in relazione a informazioni riguardanti la sicurezza

NBC,

9.5 servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone: per

l’esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone,

10. Dipartimento federale delle finanze:

10.1 Amministrazione federale delle finanze:

10.1.1 nel quadro della valutazione di questioni finanziarie ed economiche nonché

della criminalità finanziaria,

14 RS 520.18