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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 37 pagine

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f. qualora la misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione dovesse essere eseguita nel quadro di un’operazione: la cessazione dell’operazione;

g. la comunicazione di cui all’articolo 33 LAIn oppure il suo rinvio o la rinuncia ad essa.

2La documentazione ha luogo per scritto o in forma elettronica e deve essere consultabile in qualsiasi momento.

3La procedura di autorizzazione è retta per analogia dalla legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa. Per la ricusazione è applicabile l’articolo 38 della legge federale del 17 giugno 20055 sul Tribunale amministrativo federale. La procedura è gratuita.

4I rapporti tra il SIC e il Tribunale amministrativo federale hanno luogo in forma elettronica. L’incartamento della procedura è tenuto in forma elettronica. Le decisioni ordinatorie in merito alla procedura e le decisioni di autorizzazione sono notificate al SIC in forma elettronica.

5Il DDPS documenta per scritto o in forma elettronica il processo decisionale del capo del DDPS in merito al nullaosta per l’esecuzione.

6Il DDPS comunica la decisione del capo del DDPS in merito al nullaosta per l’esecuzione al SIC e al Tribunale amministrativo federale.

Art. 22 Tutela di segreti professionali

Se una persona appartenente a una delle categorie professionali menzionate agli articoli 171–173 del Codice di procedura penale6 è sorvegliata in virtù dell’articolo 27 LAIn, deve essere garantito che il SIC non venga a conoscenza di informazioni soggette al segreto professionale che non siano in relazione con il motivo per cui è stata ordinata la sorveglianza. Il SIC propone la cernita delle informazioni nel quadro della procedura di autorizzazione secondo l’articolo 29 LAIn; la cernita avviene conformemente all’articolo 58 capoversi 2 e 3 LAIn.

Sezione 4: Infiltrazione in sistemi e reti informatici ubicati all’estero

Art. 23

1Se intende infiltrare sistemi e reti informatici ubicati all’estero, il SIC presenta preliminarmente una relativa domanda al capo del DDPS. La domanda deve essere motivata per scritto e contenere le indicazioni seguenti:

a. i contenuti delle informazioni da acquisire;

b. lo scopo dell’acquisizione di informazioni;

c. il periodo durante il quale deve aver luogo l’acquisizione;

d. i sistemi informatici e le reti informatiche interessati;

4 RS 172.021

5 RS 173.32

6 RS 312.0