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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 37 pagine

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Art. 35 Deroga al principio di trasparenza

Sono considerati documenti ufficiali non soggetti all’accesso secondo la legge federale del 17 dicembre 20048 sul principio di trasparenza dell’amministrazione i documenti che, a prescindere dall’autorità presso cui si trovano, consentono di risalire direttamente o indirettamente all’acquisizione di informazioni secondo il capitolo 3 della LAIn, in particolare:

a. informazioni in entrata o prodotti di intelligence classificati basati su quest’ultime;

b. informazioni sui mezzi, metodi e contatti di intelligence del SIC o di organi da esso incaricati;

c. informazioni su apparecchi, sistemi e infrastrutture impiegati.

Sezione 2: Archiviazione

Art. 36

I dati raccolti presso le autorità d’esecuzione cantonali nel quadro dell’applicazione della LAIn sono soggetti alle prescrizioni in materia di archiviazione della Confederazione e sono offerti per archiviazione dal SIC all’Archivio federale secondo l’articolo 68 LAIn.

Capitolo 4: Direzione politica e divieti

Art. 37 Tutela di altri interessi nazionali importanti

1Nel caso di una minaccia grave e incombente ogni Dipartimento o ogni Cantone può, previa consultazione del SIC, chiedere al Consiglio federale l’impiego del SIC per tutelare altri interessi nazionali importanti.

2I Cantoni presentano la domanda al DDPS separatamente o congiuntamente.

3La domanda deve contenere indicazioni concernenti la minaccia concreta, lo scopo e la durata dell’impiego, i mezzi di intelligence da impiegare e le risorse di personale e finanziarie necessarie e eventualmente da attribuire.

4La Cancelleria federale informa per scritto entro 24 ore la Delegazione delle Commissioni della gestione e la Delegazione delle finanze delle Camere federali in merito ai mandati assegnati o alle domande respinte dal Consiglio federale secondo gli articoli 3 e 71 LAIn.

Art. 38 Procedura di controllo

1Se indizi concreti inducono a presumere che cittadini svizzeri, persone residenti in Svizzera oppure organizzazioni o gruppi attivi in Svizzera svolgono sistematicamente attività che rientrano negli ambiti di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn, il SIC può avviare, d’ufficio o su richiesta di uno o più Cantoni, una procedura di controllo.

8 RS 152.3