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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 37 pagine

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Art. 5 Collaborazione del SIC con fedpol

1Il SIC e l’Ufficio federale di polizia (fedpol) si assistono reciprocamente, segnatamente a livello di istruzione e consulenza nonché nell’impiego e nell’utilizzazione di risorse e mezzi operativi.

2Il SIC e fedpol si scambiano informazioni necessarie all’altro Ufficio per l’adempimento dei suoi compiti legali, segnatamente ai sensi del numero 8.3 dell’allegato 3 nonché secondo l’elenco non pubblico del Consiglio federale di cui all’articolo 20 capoverso 4 LAIn.

Art. 6 Indennità per le attività esecutive dei Cantoni

1Almeno ogni quattro anni il SIC stabilisce una chiave di ripartizione per il calcolo dell’ammontare dell’indennità versata ai Cantoni. A tal fine sente i Cantoni.

2Il SIC valuta se le prestazioni fornite dai Cantoni giustificano l’ammontare dell’indennità.

Sezione 2: Collaborazione del SIC con servizi esteri

Art. 7 Definizione annua dei principi della collaborazione

1Previa consultazione del capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e del capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il DDPS sottopone annualmente al Consiglio federale una proposta classificata «SEGRETO» sui principi della collaborazione del SIC a livello di intelligence con servizi esteri.

2La proposta contiene un elenco dei servizi esteri con i quali il SIC intrattiene regolarmente contatti a livello di intelligence e una valutazione sommaria dell’importanza di tali contatti.

3Contatti regolari a livello di intelligence del SIC con servizi esteri necessitano la previa autorizzazione da parte del Consiglio federale.

4Per contatti con servizi esteri limitati a singoli casi il SIC non deve chiedere l’autorizzazione del Consiglio federale.

Art. 8 Competenze

1Il SIC è competente per contatti con servizi informazioni esteri e altri servizi esteri che adempiono compiti di intelligence civile.

2Coordina tutti i contatti a livello di intelligence di servizi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni secondo i principi della collaborazione stabiliti dal Consiglio federale all’articolo 70 capoverso 1 lettera f LAIn. Al riguardo definisce con il SIM una politica comune in materia di servizi partner e allestisce una pianificazione dei contatti.

3Rappresenta la Svizzera in organismi informativi internazionali.

4In singoli casi può autorizzare servizi svizzeri ad avere contatti diretti con servizi informazioni esteri in relazione con determinate tematiche o nel quadro della pianificazione annuale dei contatti.