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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 37 pagine

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Art. 26 Compiti del COE

1Il COE riceve costantemente dai gestori di reti filari e dai fornitori di servizi di telecomunicazione i dati tecnici necessari per l’allestimento di mandati e, in caso di necessità, esegue presso di essi proprie misurazioni per completare detti dati tecnici.

2Esso elabora i mandati di esplorazione di segnali via cavo del SIC.

3Esso acquisisce gli impianti tecnici necessari per adempiere i suoi compiti.

4Esso può proporre al SIC di aggiungere, nel quadro delle categorie autorizzate e che hanno ricevuto il nullaosta, chiavi di ricerca supplementari nei mandati in corso.

5Esso assicura mediante misure interne che l’adempimento dei mandati ha luogo nel quadro delle autorizzazioni.

Art. 27 Trattamento dei dati

1Il COE distrugge i risultati ottenuti nel quadro dell’esplorazione di segnali via cavo al più tardi al momento della cessazione del corrispondente mandato di esplorazione di segnali via cavo.

2Esso distrugge le comunicazioni rilevate al momento della cessazione del mandato di esplorazione di segnali via cavo, ma al più tardi 18 mesi dopo il loro rilevamento.

3Esso distrugge i dati rilevati relativi ai collegamenti al momento della cessazione del mandato di esplorazione di segnali via cavo, ma al più tardi 5 anni dopo il loro rilevamento.

4I dati rilevati sulla base di un mandato di esplorazione radio possono essere utilizzati anche per mandati di esplorazione di segnali via cavo.

Art. 28 Compiti dei gestori di reti filari e dei fornitori di servizi di

telecomunicazione

1I gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione comunicano al COE qual è l’organo competente per il trattamento.

2Essi consentono al COE di accedere ai locali necessari per l’esplorazione di segnali via cavo, per consentire l’installazione di componenti tecniche necessarie per il rilevamento di dati tecnici e per l’esecuzione di mandati di esplorazione di segnali via cavo.

Art. 29 Indennità per i gestori di reti filari e i fornitori di servizi di

telecomunicazione

Le indennità per le prestazioni dei gestori di reti filari e dei fornitori di servizi di telecomunicazione nel quadro dell’esplorazione dei segnali via cavo sono disciplinate nell’allegato 2.