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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 37 pagine
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Allegato 1 (art. 19 cpv. 2)
Organizzazioni soggette all’obbligo d’informazione
Le seguenti organizzazioni di diritto pubblico e privato sono tenute a fornire informazioni al SIC nel quadro dell’obbligo d’informazione speciale delle autorità:
1. Commissione della concorrenza,
2. Fondo nazionale svizzero,
3. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte,
4. Ferrovie federali svizzere,
5. FFS Cargo,
6. La Posta Svizzera,
7. Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi,
8. Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari,
9. Commissione federale dell’energia elettrica,
10. Commissione federale delle comunicazioni,
11. gestori di reti filari e fornitori di servizi di telecomunicazione,
12. Ispettorato federale della sicurezza nucleare.