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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 37 pagine

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3Garantendo la protezione delle fonti, l’autorità d’esecuzione cantonale può in via eccezionale comunicare internamente al corpo di polizia, senza previo consenso del SIC, dati personali secondo il capoverso 2 per contrastare un pericolo per la sicurezza interna della Svizzera grave, incombente e non contrastabile altrimenti.

4Se per motivi di urgenza non può essere richiesto il previo consenso del SIC, quest’ultimo deve essere informato senza indugio dopo la comunicazione dei dati.

5La comunicazione di dati a organi preposti è ammessa per l’assunzione di compiti di vigilanza sulla funzione di servizio.

6Nel quadro di particolari organismi di collaborazione della Confederazione e dei Cantoni, il SIC può autorizzare autorità d’esecuzione cantonali a comunicare ad autorità federali dati personali acquisiti dalle autorità d’esecuzione cantonali conformemente alla LAIn.

7Le autorità d’esecuzione cantonali informano il SIC sulla comunicazione di dati a servizi terzi.

Art. 33 Comunicazione di informazioni alle autorità di perseguimento

penale

La comunicazione di informazioni da parte del SIC ad autorità di perseguimento penale per l’utilizzo in un procedimento penale ha luogo sotto forma di rapporto ufficiale utilizzabile in tribunale.

Art. 34 Comunicazione di dati personali ad autorità estere

1Il SIC può comunicare informazioni a servizi esteri alle condizioni di cui all’articolo 61 LAIn.

2Esso può scambiare direttamente dati personali con autorità estere anche mediante installazioni di trasmissione comuni nonché tramite sistemi d’informazione automatizzati internazionali secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera e LAIn.

3Per quanto concerne i rapporti con le autorità di perseguimento penale, esso deve osservare i principi della legge federale del 20 marzo 19817 sull’assistenza internazionale in materia penale.

4In occasione della comunicazione di dati personali, esso informa il destinatario sull’affidabilità e l’attualità dei medesimi.

5Esso rende attento il destinatario:

a. allo scopo esclusivo per il quale può utilizzare i dati;

b. al diritto del SIC di poter esigere informazioni sull’utilizzazione dei dati.

6Esso registra la comunicazione, il destinatario e l’oggetto della comunicazione.

7 RS 351.1