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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 37 pagine
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2Il SIC può ispezionare supporti di dati portati con sé da persone per verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza delle informazioni.
3Nel quadro dei controlli, il SIC può chiedere l’apertura di contenitori chiusi o di contenuti di supporti di dati elettronici e, eventualmente, la decodificazione di quest’ultimi.
4Il SIC informa preliminarmente in merito ai possibili controlli i collaboratori delle aziende che forniscono prestazioni a favore del SIC nei suoi locali.
5Nelle ubicazioni che utilizza, il SIC può mettere a disposizione contenitori chiudibili per l’immagazzinamento di oggetti privati; quest’ultimi sono esclusi dalle misure di controllo. Il SIC non si assume alcuna responsabilità per detti oggetti.
Art. 49 Controlli di locali
1I controlli di locali possono aver luogo anche in assenza della persona interessata.
2I contenitori chiusi o oggetti chiaramente riconoscibili come oggetti privati non sono controllati.
Art. 50 Messa al sicuro di oggetti
Il SIC può chiedere in ogni momento la restituzione di oggetti che ha messo a disposizione.
Art. 51 Impiego di apparecchi per la registrazione e la trasmissione di
immagini e porto di apparecchi elettronici
1Tutte le persone che entrano nel campo di ripresa di apparecchi per la registrazione e la trasmissione di immagini devono essere informate mediante un’insegna ben visibile che sono riprese da un sistema di sorveglianza.
2Le riprese devono di regola essere cancellate dopo 30 giorni. Se sono necessarie per garantire le prove in un procedimento, la cancellazione avviene dopo la crescita in giudicato del procedimento.
3Il SIC può vietare il porto di apparecchi elettronici all’interno dei locali che utilizza.
Art. 52 Sistema di controllo dell’accesso
1L’accesso ai locali del SIC in cui è utilizzata la rete informatica protetta ha luogo sotto controllo.
2Il controllo degli accessi deve assicurare l’identificazione di tutte le persone che hanno accesso alla rete informatica protetta.
3Se il SIC non esegue esso stesso il controllo degli accessi, il gestore deve garantirgli un accesso online protetto ai dati.