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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 37 pagine

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10.1.2 per la preparazione o l’esecuzione di un’indagine di polizia,

10.2 Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali: nel quadro

della valutazione di questioni finanziarie ed economiche nonché della criminalità finanziaria,

10.3 Organi delle guardie di confine e delle dogane:

10.3.1 per accertare il soggiorno delle persone,

10.3.2 per operare controlli di polizia di frontiera e controlli doganali nonché

eseguire procedimenti penali amministrativi,

10.4 Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione: per valutare la

sicurezza di sistemi di EED e banche di dati della Confederazione nel caso di influenze per le quali non è possibile escludere una relazione con il terrorismo, lo spionaggio o l’estremismo violento,

11. Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

11.1 Segreteria di Stato dell’economia (SECO):

11.1.1 per l’esecuzione della legge del 13 dicembre 199615 sul materiale bellico e

della legge del 13 dicembre 199616 sul controllo dei beni a duplice impiego, 11.1.2 per adottare misure nel settore del diritto riguardante l’economia esterna,

11.1.3 per preparare o eseguire un’indagine di polizia,

11.1.4 per valutare la situazione economica e in materia di politica economica nelle

aree di interesse per la Svizzera,

11.2 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia: per la

concessione dei permessi d’impiego di sostanze esplosive,

11.3 Ufficio federale dellʼagricoltura: in relazione allʼesecuzione della

legislazione sullʼagricoltura,

11.4 Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese: per la

protezione in caso di attacchi a infrastrutture critiche,

12. Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle

comunicazioni:

12.1 Ufficio federale dell’aviazione civile, Ufficio federale delle comunicazioni e

le Ferrovie federali svizzere: per l’esecuzione di misure di polizia di sicurezza,

12.2 Ufficio federale dell’energia:

12.2.1 per l’applicazione della legislazione sull’energia nucleare,

12.2.2 per l’esercizio dei suoi diritti di partecipazione nel settore del diritto

riguardante l’economia esterna,

15RS 514.51

16 RS 946.202