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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 37 pagine
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Allegato 3 (art. 31)
Comunicazione di dati personali ad autorità e a servizi svizzeri
Dati personali devono essere trasmessi a autorità di perseguimento penale svizzere alle condizioni menzionate all’articolo 60 capoversi 2, 3 e 4 LAIn nonché senza riserve a autorità di vigilanza.
Alle condizioni menzionate all’articolo 60 LAIn e per gli scopi menzionati qui appresso, possono essere comunicati dati personali alle autorità e ai servizi seguenti:
1. autorità di vigilanza regolamentatrici (Commissione federale dell’energia
elettrica, Commissione federale delle comunicazioni): per la protezione in caso di attacchi a infrastrutture critiche,
2. organi della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio
federale,
3. stati maggiori di crisi e speciali della Confederazione, per gestire situazioni
particolari,
4. autorità d’esecuzione cantonali,
5. Cancelleria federale: Servizio specializzato nei controlli di sicurezza relativi
alle persone: per l’esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone,
6. Dipartimento federale degli affari esteri:
6.1 per valutare le istanze di accreditamento o i diritti di presenza in Svizzera di
cittadini di Stati esteri o di membri di organizzazioni internazionali,
6.2 per la tutela degli obblighi di protezione risultanti dal diritto internazionale
pubblico,
6.3 nel quadro dei suoi diritti di partecipazione nel settore del diritto riguardante
l’economia esterna,
6.4 per l’accertamento e la valutazione di fatti rilevanti per la sicurezza delle
rappresentanze svizzere all’estero,
6.5 per la valutazione della situazione di minaccia e degli interessi svizzeri in
materia di politica di sicurezza,
6.6 per l’accertamento del contesto di programmi di sviluppo e di promozione
nonché di iniziative in materia di politica estera,
7. Dipartimento federale dellʼinterno:
7.1 Ufficio federale della sanità pubblica: in relazione allʼesecuzione della
legislazione sulla radioprotezione, sui veleni, sulle epidemie e sugli stupefacenti,