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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 37 pagine

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Allegato 3 (art. 31)

Comunicazione di dati personali ad autorità e a servizi svizzeri

Dati personali devono essere trasmessi a autorità di perseguimento penale svizzere alle condizioni menzionate all’articolo 60 capoversi 2, 3 e 4 LAIn nonché senza riserve a autorità di vigilanza.

Alle condizioni menzionate all’articolo 60 LAIn e per gli scopi menzionati qui appresso, possono essere comunicati dati personali alle autorità e ai servizi seguenti:

1. autorità di vigilanza regolamentatrici (Commissione federale dell’energia

elettrica, Commissione federale delle comunicazioni): per la protezione in caso di attacchi a infrastrutture critiche,

2. organi della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio

federale,

3. stati maggiori di crisi e speciali della Confederazione, per gestire situazioni

particolari,

4. autorità d’esecuzione cantonali,

5. Cancelleria federale: Servizio specializzato nei controlli di sicurezza relativi

alle persone: per l’esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone,

6. Dipartimento federale degli affari esteri:

6.1 per valutare le istanze di accreditamento o i diritti di presenza in Svizzera di

cittadini di Stati esteri o di membri di organizzazioni internazionali,

6.2 per la tutela degli obblighi di protezione risultanti dal diritto internazionale

pubblico,

6.3 nel quadro dei suoi diritti di partecipazione nel settore del diritto riguardante

l’economia esterna,

6.4 per l’accertamento e la valutazione di fatti rilevanti per la sicurezza delle

rappresentanze svizzere all’estero,

6.5 per la valutazione della situazione di minaccia e degli interessi svizzeri in

materia di politica di sicurezza,

6.6 per l’accertamento del contesto di programmi di sviluppo e di promozione

nonché di iniziative in materia di politica estera,

7. Dipartimento federale dellʼinterno:

7.1 Ufficio federale della sanità pubblica: in relazione allʼesecuzione della

legislazione sulla radioprotezione, sui veleni, sulle epidemie e sugli stupefacenti,