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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 37 pagine

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2Il SIC può ridurre o condonare gli emolumenti se:

a. la riscossione dell’emolumento costa più della prestazione; o

b. per altri motivi inerenti alla prestazione o all’assoggettato la riscossione di un emolumento appare sproporzionata.

Capitolo 6: Controlli

Art. 45 Autocontrollo internamente al SIC

1Il SIC provvede alla formazione dei suoi collaboratori negli ambiti seguenti:

a. condizioni quadro legali delle attività informative;

b. strategia e priorità interne per l’attuazione del mandato fondamentale.

2Esso controlla con mezzi adeguati il comportamento conforme al diritto dei suoi collaboratori e adotta misure volte a ridurre i rischi.

3Esso coordina le sue attività di controllo interne con la pianificazione degli organi di vigilanza superiori.

4Esso gestisce una panoramica di tutti i mandati in materia di acquisizione di informazioni mediante mezzi tecnici.

Art. 46 Consulenza alle autorità d’esecuzione cantonali e relativo controllo

1Il SIC provvede a un controllo adeguato dell’esecuzione dei suoi mandati da parte delle autorità d’esecuzione cantonali.

2Esso fornisce consulenza alle autorità d’esecuzione cantonali nell’esecuzione della LAIn, segnatamente nel trattamento dei dati di intelligence.

Capitolo 7: Misure interne di protezione e di sicurezza

Art. 47 Servizio preposto all’esecuzione

1Un servizio interno designato dal SIC esegue controlli di persone, di effetti personali e di locali nei locali del SIC; può fare ricorso a terzi.

2I terzi incaricati devono disporre di un controllo di sicurezza relativo alle persone valido e di una formazione di polizia o di una formazione equivalente.

Art. 48 Controlli di persone e effetti personali

1Le misure di sicurezza e di controllo comprendono:

a. la perquisizione di effetti personali e di ulteriori oggetti portati con sé da persone;

b. la perquisizione di indumenti e il tastamento di persone nonché l’impiego di un metal detector o di un apparecchio di ricerca analogo;

c. la verifica a campione del contenuto degli invii postali in uscita.