Progetto

Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 37 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 17Fedlex · Progetto

Capitolo 8: Dotazione di armi

Art. 53 Autorizzazione al porto di un’arma di servizio

1Sono considerate armi di servizio:

a. sostanze irritanti;

b. armi da fuoco.

2Sono autorizzati a portare un’arma di servizio i collaboratori del SIC esposti a pericoli particolari nel quadro della loro funzione e dei loro compiti.

3Il direttore del SIC conferma l’appartenenza al gruppo di persone di cui al capoverso 2, rilasciando l’autorizzazione al porto di un’arma di servizio, se:

a. la situazione di pericolo individuale del collaboratore lo richiede; e

b. il superiore del collaboratore interessato oppure il responsabile delle armi e del tiro del SIC non fa valere alcun motivo d’impedimento per il porto di un’arma di servizio; sono considerati motivi d’impedimento segnatamente gli indizi che lasciano supporre una possibile esposizione di se stesso o terzi a pericolo.

4Chi è autorizzato al porto di armi di servizio deve:

a. disporre dell’attestato di agente di polizia rilasciato dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia oppure di una formazione equivalente; e

b. assolvere l’istruzione al tiro in conformità alle direttive dell’Istituto svizzero di polizia e superare il test di tiro annuale.

Art. 54 Custodia delle armi di servizio; munizioni

1Il SIC provvede alla custodia sicura delle armi di servizio e delle munizioni.

2Chi è autorizzato al porto di un’arma da fuoco può utilizzare le seguenti munizioni:

a. proiettili camiciati;

b. proiettili a espansione controllata;

c. munizioni d’allenamento.

Art. 55 Istruzione al tiro

Il responsabile delle armi e del tiro del SIC è responsabile dell’organizzazione dell’istruzione al tiro. Quest’ultimo può collaborare con altri servizi per l’assunzione dei suoi compiti.

Art. 56 Ritiro dell’arma di servizio

1Se riguardo a una persona si constatano motivi d’impedimento per il porto di un’arma di servizio, il responsabile delle armi e del tiro del SIC ritira l’arma di servizio.