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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 37 pagine

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e. la proporzionalità e i rischi della misura di acquisizione.

2Il capo del DDPS verifica sommariamente la domanda e la sottopone al capo del DFAE e al capo del DFGP. Quest’ultimi si esprimono senza indugio al riguardo.

3Il capo del DDPS decide in merito alla domanda non appena dispone dei pareri del capo del DFAE e del capo del DFGP. Il capo del DDPS può autorizzare il SIC a infiltrare a più riprese, nel quadro della medesima domanda, i sistemi e le reti informatici.

4Il DDPS documenta lo svolgimento e il risultato della procedura di consultazione e di decisione. Il SIC documenta l’esecuzione, i risultati e la cessazione delle misure.

Sezione 5: Esplorazione di segnali via cavo

Art. 24 Scopo dell’esplorazione di segnali via cavo

Mediante l’esplorazione di segnali via cavo sono acquisite informazioni rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza segnatamente negli ambiti e per gli scopi seguenti:

a. nell’ambito del terrorismo: per l’individuazione di attività, collegamenti e strutture di gruppi e reti terroristici nonché per l’individuazione di attività e collegamenti di individui isolati;

b. nell’ambito della proliferazione: per l’accertamento di programmi concernenti armi di distruzione di massa e vettori di armi di distruzione di massa nonché per l’accertamento di strutture di acquisizione e tentativi di acquisizione;

c. nell’ambito del controspionaggio: per l’individuazione di attività e strutture di attori statali e non statali;

d. nell’ambito di iniziative estere ostili alla Svizzera nonché di atti e conflitti all’estero con ripercussioni sulla Svizzera: per la valutazione della situazione in materia di sicurezza, della stabilità dei regimi, del potenziale militare, degli sviluppi in materia d’armamento, dei fattori di influsso strategici e delle possibili evoluzioni;

e. negli ambiti dell’accertamento della cyberminaccia e della protezione delle infrastrutture critiche: per l’accertamento dell’impiego, dell’origine e delle caratteristiche tecniche dei mezzi di cyberattacco nonché per l’allestimento di misure di difesa efficaci.

Art. 25 Servizio preposto all’esecuzione

1L’esplorazione di segnali via cavo è eseguita dal Centro operazioni elettroniche (COE) della Base d’aiuto alla condotta dell’esercito.

2Il SIC conviene con il COE i principi della collaborazione, dell’assegnazione dei mandati e del disbrigo dei mandati.

3Il COE assicura i contatti con i gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione per tutte le questioni inerenti all’esplorazione di segnali via cavo.