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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 37 pagine
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3Ogni tre anni si procede a un adeguamento del contributo della Confederazione in base alla media delle spese degli ultimi tre anni.
Art. 12b Indennità in caso di eventi straordinari
1Su richiesta del Cantone e nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa un’indennità in caso di eventi straordinari, in particolare per compiti speciali ed estesi di sorveglianza, guardia e protezione di persone.
2Per il calcolo dell’indennità si applicano in particolare i seguenti criteri:
a. particolari condizioni quali le dimensioni del corpo di polizia;
b. spese del Cantone che ha effettuato l’intervento;
c. eventuali vantaggi economici e immateriali procurati al Cantone dall’evento;
d. quota parte d’indennità conformemente alle direttive sulla collaborazione intercantonale in materia di polizia con partecipazione della Confederazione.
3L’indennità è fissata in modo forfettario o determinata in percentuale delle spese prese in considerazione. L’indennità per altri Cantoni coinvolti è a carico del Cantone richiedente.
4Se l’indennità concerne determinati costi, il Cantone invia a fedpol le indicazioni necessarie dopo l’adempimento del mandato. Qualora fedpol e il Cantone non trovassero un accordo sull’importo dell’indennità, il DFGP decide dopo aver sentito la direzione cantonale della polizia.
Art. 12c Interventi intercantonali di polizia a favore della Confederazione
1I Cantoni che mettono a disposizione forze di polizia per interventi intercantonali a favore della Confederazione ricevono per ogni persona impiegata un’indennità forfettaria di 600 franchi al giorno. I giorni iniziati sono indennizzati come giorni interi. Le spese sono rimborsate separatamente.
2Le forze d’intervento che prestano servizio di picchetto ricevono un’indennità forfettaria di 200 franchi per persona e per giorno iniziato.
Art. 13 Trattamento dei dati
1I dati concernenti avvenimenti rilevanti sotto il profilo della sicurezza e persone a essi collegate e trattati dal Servizio secondo gli articoli 23a e 23b LMSI sono acquisiti dal Servizio:
a. da fonti accessibili al pubblico;
b. dalle persone da proteggere, dalle loro famiglie e dai loro collaboratori;
c. da rappresentanze diplomatiche e da organizzazioni internazionali;
d. da organi di sicurezza nazionali e internazionali.
2In via eccezionale, il Servizio può comunicare dati a autorità e servizi non menzionati all’articolo 23c LMSI se i dati sono indispensabili per l’adempimento di un compito stabilito in una legge in senso formale.