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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 37 pagine

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7.2 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: in relazione

allʼesecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, sulle epizoozie, sulla protezione degli animali e sulla conservazione delle specie,

8. Dipartimento federale di giustizia e polizia:

8.1 Ufficio federale di giustizia: per il trattamento di domande nell’ambito

dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale,

8.2 Segreteria di Stato della migrazione:

8.2.1 per trattare domande di naturalizzazione,

8.2.2 per applicare provvedimenti nei confronti di stranieri, in particolare per il

loro respingimento,

8.2.3 per valutare le domande d’asilo,

8.2.4 per valutare la situazione nei luoghi di migrazione,

8.3 fedpol:

8.3.1 per il disbrigo di compiti in conformità della legge federale del 7 ottobre

199412 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione,

8.3.2 per l’esecuzione di accordi di cooperazione in materia di polizia bilaterali o

internazionali,

8.3.3 per trattare richieste di assistenza giudiziaria in materia di polizia,

8.3.4 per iscrizioni nel RIPOL,

8.3.5 per la sicurezza dei magistrati e dei rappresentanti della Confederazione la

cui sicurezza potrebbe essere minacciata,

8.3.6 per la tutela degli obblighi di protezione risultanti dal diritto internazionale

pubblico,

8.3.7 per la protezione delle rappresentanze svizzere all’estero,

8.3.8 per l’attuazione di misure di protezione di oggetti, informazioni e valori in

Svizzera e all’estero,

8.3.9 Ufficio centrale Armi e Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica, per

adempiere i loro compiti legali,

8.3.10 per pronunciare misure di respingimento ed espulsioni,

8.3.11 per sequestrare materiale di propaganda nonché per cancellare e bloccare siti

Internet secondo l’articolo 13e della legge federale del 21 marzo 199713 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna,

8.3.12 per la sicurezza delle persone ammesse a un programma di protezione dei

testimoni e delle persone ad esse vicine,

8.3.13 per la sicurezza di passeggeri di aeromobili svizzeri,

12 RS 360

13 RS 120