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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 37 pagine
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7.2 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: in relazione
allʼesecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, sulle epizoozie, sulla protezione degli animali e sulla conservazione delle specie,
8. Dipartimento federale di giustizia e polizia:
8.1 Ufficio federale di giustizia: per il trattamento di domande nell’ambito
dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale,
8.2 Segreteria di Stato della migrazione:
8.2.1 per trattare domande di naturalizzazione,
8.2.2 per applicare provvedimenti nei confronti di stranieri, in particolare per il
loro respingimento,
8.2.3 per valutare le domande d’asilo,
8.2.4 per valutare la situazione nei luoghi di migrazione,
8.3 fedpol:
8.3.1 per il disbrigo di compiti in conformità della legge federale del 7 ottobre
199412 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione,
8.3.2 per l’esecuzione di accordi di cooperazione in materia di polizia bilaterali o
internazionali,
8.3.3 per trattare richieste di assistenza giudiziaria in materia di polizia,
8.3.4 per iscrizioni nel RIPOL,
8.3.5 per la sicurezza dei magistrati e dei rappresentanti della Confederazione la
cui sicurezza potrebbe essere minacciata,
8.3.6 per la tutela degli obblighi di protezione risultanti dal diritto internazionale
pubblico,
8.3.7 per la protezione delle rappresentanze svizzere all’estero,
8.3.8 per l’attuazione di misure di protezione di oggetti, informazioni e valori in
Svizzera e all’estero,
8.3.9 Ufficio centrale Armi e Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica, per
adempiere i loro compiti legali,
8.3.10 per pronunciare misure di respingimento ed espulsioni,
8.3.11 per sequestrare materiale di propaganda nonché per cancellare e bloccare siti
Internet secondo l’articolo 13e della legge federale del 21 marzo 199713 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna,
8.3.12 per la sicurezza delle persone ammesse a un programma di protezione dei
testimoni e delle persone ad esse vicine,
8.3.13 per la sicurezza di passeggeri di aeromobili svizzeri,
12 RS 360
13 RS 120