Progetto
Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 36 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto
Art. 15 Liste SOA e SC
1Nella lista delle sostanze omeopatiche e antroposofiche (lista SOA) dell'allegato 6 vanno inserite le sostanze e le potenze sufficientemente note ai sensi dell'allegato 3 numeri 2.1 e 3 e la cui sicurezza è sufficientemente documentata.
2Nella lista dei sali di Schüssler (lista SC) ai sensi dell'allegato 7 vengono inserite le sostanze e le potenze che sono sufficientemente note nella terapia dei sali di Schüssler e la cui sicurezza è sufficientemente documentata.
Sezione 2: Materie prime
Art. 16 Principio
1Le materie prime destinate alla fabbricazione di preparazioni omeopatiche sono sostanze di origine naturale o di sintesi che non sono impiegate direttamente ma soltanto dopo una lavorazione conforme a una prescrizione di fabbricazione omeopatica, per ottenere un principio attivo.
2Le materie prime per la fabbricazione di preparazioni antroposofiche sono sostanze di origine naturale o di sintesi che:
a. sono utilizzate direttamente come principi attivi secondo una prescrizione di fabbricazione antroposofica; oppure
b. sono utilizzate come principi attivi dopo una lavorazione conforme a una prescrizione di fabbricazione omeopatica o antroposofica.
3Le materie prime devono essere conformi:
a. ai requisiti generali sulle materie prime della Farmacopea, della HAB, della Ph.F. e della B.Hom.P.;
b. alle monografie della Farmacopea in vigore per i medicamenti omeopatici; e
c. alle singole monografie della Farmacopea, della HAB, della Ph.F., o, se non è disponibile una monografia, alle singole monografie della HPUS o alle corrispondenti monografie sulla qualità dei fabbricanti.
Art. 17 Medicamenti di origine animale
In aggiunta alle prescrizioni di cui all'articolo 16, per i medicamenti di origine animale devono inoltre essere osservate le direttive della monografia «Preparazioni omeopatiche» della Farmacopea per le materie prime di origine animale.
Art. 18 Preparati a base di organi
1In aggiunta alle prescrizioni di cui agli articoli 16 e 17, per i preparati a base di organi devono essere inoltre osservate le direttive della monografia «Preparazioni omeopatiche» della Farmacopea per le materie prime di origine animale.