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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 36 pagine

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Art. 15 Liste SOA e SC

1Nella lista delle sostanze omeopatiche e antroposofiche (lista SOA) dell'allegato 6 vanno inserite le sostanze e le potenze sufficientemente note ai sensi dell'allegato 3 numeri 2.1 e 3 e la cui sicurezza è sufficientemente documentata.

2Nella lista dei sali di Schüssler (lista SC) ai sensi dell'allegato 7 vengono inserite le sostanze e le potenze che sono sufficientemente note nella terapia dei sali di Schüssler e la cui sicurezza è sufficientemente documentata.

Sezione 2: Materie prime

Art. 16 Principio

1Le materie prime destinate alla fabbricazione di preparazioni omeopatiche sono sostanze di origine naturale o di sintesi che non sono impiegate direttamente ma soltanto dopo una lavorazione conforme a una prescrizione di fabbricazione omeopatica, per ottenere un principio attivo.

2Le materie prime per la fabbricazione di preparazioni antroposofiche sono sostanze di origine naturale o di sintesi che:

a. sono utilizzate direttamente come principi attivi secondo una prescrizione di fabbricazione antroposofica; oppure

b. sono utilizzate come principi attivi dopo una lavorazione conforme a una prescrizione di fabbricazione omeopatica o antroposofica.

3Le materie prime devono essere conformi:

a. ai requisiti generali sulle materie prime della Farmacopea, della HAB, della Ph.F. e della B.Hom.P.;

b. alle monografie della Farmacopea in vigore per i medicamenti omeopatici; e

c. alle singole monografie della Farmacopea, della HAB, della Ph.F., o, se non è disponibile una monografia, alle singole monografie della HPUS o alle corrispondenti monografie sulla qualità dei fabbricanti.

Art. 17 Medicamenti di origine animale

In aggiunta alle prescrizioni di cui all'articolo 16, per i medicamenti di origine animale devono inoltre essere osservate le direttive della monografia «Preparazioni omeopatiche» della Farmacopea per le materie prime di origine animale.

Art. 18 Preparati a base di organi

1In aggiunta alle prescrizioni di cui agli articoli 16 e 17, per i preparati a base di organi devono essere inoltre osservate le direttive della monografia «Preparazioni omeopatiche» della Farmacopea per le materie prime di origine animale.