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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 36 pagine
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a. è provato che la materia prima o il principio attivo è contenuto nella parte omeopatica della Farmacopea o in una Farmacopea omeopatica ufficiale di un Paese che prevede un controllo dei medicamenti equivalente;
b. esiste una monografia delle preparazioni delle Commissioni tedesche C o D; un riferimento a una monografia negativa è possibile, in via eccezionale, quando la valutazione negativa risulta dal fatto che l’uso di una sostanza è ben noto nell’omeopatia o nell’antroposofia, ma l’indicazione terapeutica non è sufficientemente provata;
c. è sufficientemente descritto in pubblicazioni scientifiche riconosciute nel campo dell’omeopatia, della medicina antroposofica, della spagirica o della gemmoterapia; oppure
d. è provato che viene usato in modo continuo e sufficientemente frequente da almeno 30 anni nella terapia omeopatica, antroposofica, spagirica o nella gemmoterapia.
2.2 Una combinazione fissa di medicamenti è considerata sufficientemente nota o di uso tradizionale quando per ogni costituente è fornita una delle prove di cui al numero 2.1.
3 Requisiti relativi ai documenti sulla sicurezza e la non nocività di sostanze e potenze
3.1 Per provare la sicurezza e la non nocività possono essere utilizzate segnatamente le seguenti fonti:
a. le monografie della Farmacopea ufficiale di un Paese che prevede un controllo dei medicamenti equivalente;
b. le pubblicazioni e le conoscenze derivanti dall’operato degli organismi omeopatici o antroposofici dell’Ue o dell’AELS;
c. i risultati riconosciuti scientificamente ottenuti dall’impiego delle sostanze in altri settori, in particolare nell’allopatia, nella fitoterapia o nelle derrate alimentari; è possibile far riferimento alla lista delle sostanze di Swissmedic;
d. la letteratura scientifica tossicologica;
e. le analisi sul tenore di componenti nocivi a livello tossicologico inclusi i documenti sull’osservanza dei limiti determinanti;
f. i risultati di procedure per garantire la sicurezza del medicamento (procedure di revisione).
3.2 Per le potenze a partire da D12/C6 non sono richiesti i documenti sulla sicurezza e la non nocività. In casi giustificati, questa direttiva può essere inasprita.
4 Requisiti relativi ai documenti sulla prova della tolleranza
4.1 Per provare la tolleranza si possono presentare i documenti seguenti: