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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 36 pagine
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c. per le sostanze ausiliarie: che siano conformi alle direttive della Farmacopea, della HAB, della Ph.F. o del manuale svizzero delle derrate alimentari. 2.2.3 i documenti relativi ai controlli sui prodotti intermedi, se tali controlli non si possono più eseguire sul prodotto finito;
2.2.4 le specifiche e i metodi di controllo per il prodotto finito;
2.2.5 i documenti sul contenitore;
2.2.6 i documenti sulla stabilità del prodotto finito nel contenitore originale; se del caso, si possono aggiungere i documenti dei preparati di confronto;
2.2.7 una documentazione completa del lotto, compresi i protocolli dei controlli, per almeno un lotto.
3 Documentazione tossicologica
3.1 Per tutti i medicamenti con indicazione deve essere presentata una documentazione tossicologica.
3.2 La tipologia e la portata dei documenti richiesti dipendono dalla composizione del medicamento, dalla sicurezza e non nocività dell’utilizzazione e dell’indice terapeutico, dal tipo di impiego e da fattori simili.
3.3 Per le sostanze note a livello tossicologico si può fare riferimento alle rispettive liste, pubblicazioni o preparati di confronto.
3.4 Sono considerati noti a livello tossicologico relativamente alla modalità d’uso, come per via orale o topica,
a. le materie prime o i principi attivi che:
1. sono contenuti in medicamenti omologati;
2. figurano nella lista SOA di cui all'allegato 6; oppure
3. possono essere utilizzati ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari;
b. le sostanze ausiliarie che figurano nella Farmacopea, la HAB o la Ph.F..
3.5 Tutti gli altri principi attivi o materie prime sono considerati nuovi a livello tossicologico. A seconda della diluizione o della concentrazione, per queste sostanze sono richiesti test tossicologici se la letteratura scientifica pubblicata o altre fonti non forniscono una documentazione sufficiente.
4 Documentazione clinica
4.1 I documenti sulla prova del beneficio terapeutico devono essere in linea con l’indirizzo terapeutico specifico del preparato proposto.
4.2 Per i rimedi unitari omeopatici o le combinazioni di potenze omeopatiche vale quanto segue: