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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 36 pagine

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c. impiego medico ben noto (well established use): almeno dieci anni di im-

piego medico di un medicamento fitoterapeutico in almeno uno dei Paesi dell’UE o dell’AELS, corredato da sufficiente documentazione bibliografica e almeno uno studio clinico.

d. uso tradizionale: almeno 30 anni di tradizione di uso medico di un medicamento fitoterapeutico, di cui almeno 15 anni in un Paese dell’UE o dell’AELS.

3Ai sensi del capitolo 4 della presente ordinanza si intende per:

a. medicamenti omeopatici: medicamenti che contengono principi attivi omeo-

patici fabbricati esclusivamente secondo i principi dei procedimenti di fabbricazione omeopatici descritti nella Farmacopea, nella Homöopathisches Arzneibuch (HAB) tedesca, nella Pharmacopée Française (Ph.F.; sotto «préparations homéopathiques») o nella British Homeopathic Pharmacopoeia (B.Hom.P.) e che sono destinati all’uso secondo i principi di un indirizzo terapeutico omeopatico;

b. rimedi unitari omeopatici: medicamenti omeopatici con solo un principio

attivo omeopatico come tinture madri, soluzioni o triturazioni da cui si ottengono potenze liquide o solide;

c. combinazioni di potenze omeopatiche miscele di rimedi unitari omeopatici

della stessa materia prima in diverse potenze;

d. rimedi complessi omeopatici: miscele che contengono esclusivamente rime-

di unitari o combinazioni di potenze omeopatiche;

e. medicamenti di fabbricazione omeopatica: medicamenti che contengono

principi attivi fabbricati secondo un procedimento omeopatico, indipendentemente dal principio terapeutico cui è destinata la loro applicazione.

f. medicamenti omeopatico-spagirici/spagirici: medicamenti che contengono

principi attivi di fabbricazione omeopatica e spagirica o medicamenti che contengono solo principi attivi di fabbricazione spagirica e tengono conto del principio terapeutico della spagirica;

g. medicamenti antroposofici: medicamenti i cui principi attivi sono fabbricati

secondo un procedimento omeopatico, un procedimento antroposofico descritto nella HAB o nella B.Hom.P. oppure un procedimento speciale antroposofico e che sono composti o sviluppati secondo i principi della conoscenza antroposofica dell’uomo, dell’animale, della sostanza e della natura e destinati a un uso conforme a tali principi;

h. medicamenti della terapia con i sali di Schüssler: medicamenti ottenuti a

partire da triturazioni di fabbricazione omeopatica di sali scelti e destinati all’uso secondo il principio terapeutico biochimico del Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler;

i. medicamenti di origine animale: preparazioni omeopatiche o antroposofiche

le cui materie prime sono animali interi, parti di essi o secrezioni ghiandolari di animali o estratti di organi di animali;