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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 36 pagine

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2Queste materie prime devono essere prelevate soltanto alle condizioni necessarie in materia di igiene da un veterinario o da uno specialista qualificato in questo settore sotto sorveglianza veterinaria.

3Qualora sia necessario, la materia prima prelevata deve essere identificata dal punto di vista istologico da un veterinario con apposita formazione oppure da un laboratorio autorizzato appositamente a questo scopo.

Art. 19 Nosodi

1In aggiunta alle prescrizioni di cui agli articoli 16 e 17, per i nosodi devono essere inoltre osservate le direttive della monografia «Preparazioni omeopatiche» della Farmacopea concernente le materie prime di origine animale e umana.

2L’identità delle materie prime deve essere provata mediante protocolli delle analisi mediche specialistiche del materiale usato per le operazioni o delle analisi di un laboratorio autorizzato e specializzato a tale proposito.

3Le materie prime per i nosodi devono essere sterilizzate conformemente alle direttive della HAB e devono corrispondere al «Controllo di sterilità» della Farmacopea prima di qualsiasi trasformazione. È fatto salvo il capoverso 4.

4Se si rinuncia a una sterilizzazione della materia prima, si deve provare l’eliminazione di agenti patogeni o la relativa inattivazione durante la fabbricazione.

Sezione 3: Principi attivi

Art. 20

I principi attivi devono essere fabbricati secondo i procedimenti omeopatici o antroposofici e ottenuti:

a. a partire da materie prime o specie di partenza che figurano nella lista SOA ai sensi dell'allegato 6 per gli indirizzi terapeutici corrispondenti; oppure

b. a partire da altre materie prime sufficientemente note nell’indirizzo terapeutico corrispondente e il cui grado di notorietà ai sensi dell'allegato 3 numero 2 possa essere documentato.

Sezione 4: Requisiti relativi alla fabbricazione

Art. 21 Principio

Nella fabbricazione devono essere osservate e sufficientemente documentate, oltre alle norme riconosciute della Buona prassi di fabbricazione (GMP), anche le prescrizioni specifiche riconosciute dei procedimenti corrispondenti.