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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 36 pagine

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j. preparati a base di organi: preparazioni omeopatiche o antroposofiche le cui materie prime sono parti di animali sani a sangue caldo come organi, ossa, ghiandole e campioni di tessuto;

k. nosodi: preparazioni omeopatiche composte dalle seguenti materie prime:

1. organi modificati patologicamente, parti di tessuto,

2. prodotti patologici umani o animali,

3. agenti patogeni potenziali come batteri, virus, funghi, parassiti e lieviti o i prodotti del loro metabolismo,

4. prodotti di decomposizione di organi animali, o

5. preparazioni ottenute dalle sostanze di cui ai numeri 1–4;

l. principi attivi: costituenti efficaci del medicamento ottenuti secondo una prescrizione di fabbricazione omeopatica, spagirica o antroposofica.

4Ai sensi del capitolo 5 della presente ordinanza si intende per:

a. medicamenti asiatici: medicamenti cinesi, tibetani o ayurvedici;

b. medicamenti cinesi: medicamenti che contengono costituenti vegetali, minerali o animali e sono composti secondo le teorie della medicina cinese;

c. medicamenti tibetani: medicamenti che contengono costituenti vegetali, minerali o animali e sono composti secondo le teorie della medicina tibetana;

d. medicamenti ayurvedici: medicamenti che contengono costituenti vegetali, minerali o animali e sono composti secondo le teorie della medicina ayurvedica;

e. sostanze impiegate nella medicina asiatica: materiali interi, essiccati, tagliati o pretrattati secondo la tradizione, derivati da piante (compresi alghe, funghi e licheni), minerali o animali. Liberazioni o succhi determinati di piante che non sono sottoposti a trattamenti speciali (p.es., resina d’albero) sono considerati come sostanze vegetali;

f. preparazioni a base di sostanze impiegate nella medicina asiatica: preparazioni a base di sostanze come decotti acquosi, granulati derivati da decotti, succhi ottenuti per spremitura ed essudati.

5Ai sensi del capitolo 6 della presente ordinanza si intende per medicamenti della gemmoterapia i medicamenti le cui materie prime sono gemme di piante trattate con glicerina secondo una prescrizione di fabbricazione omeopatica e destinate ad essere utilizzate secondo i principi della gemmoterapia.

Art. 5 Principio dell’omologazione semplificata

I medicamenti complementari e fitoterapeutici sono omologati con procedura semplificata sulla base di una notifica, a meno che:

a. si tratti di medicamenti fitoterapeutici o medicamenti della medicina complementare contenenti almeno un nuovo principio attivo; e