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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 36 pagine
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a. l’impiego e il beneficio terapeutico di un rimedio unitario o di una combinazione di potenze noti nell’omeopatia risultano segnatamente dalla concezione che sta alla base del medicamento;
b. la scelta della diluizione o della potenza, della posologia prevista, della forma farmaceutica, del tipo di applicazione e, purché sia rilevante per la terapia, la durata del trattamento devono essere giustificate.
4.3 Per i rimedi complessi omeopatici vale quanto segue:
a. la scelta di ogni rimedio unitario e del relativo contributo all’efficacia totale rivendicata deve essere giustificata;
b. la scelta della diluizione o della potenza del rimedio unitario, della posologia prevista, della forma farmaceutica, del tipo di applicazione e, purché sia rilevante per la terapia, la durata del trattamento devono essere giustificate; occorre giustificare a parte se i rimedi unitari sono contenuti in quantità diverse;
c. per i rimedi complessi omeopatici che non soddisfano i requisiti menzionati nelle lettere a e b o li soddisfano solo in parte, devono essere presentati documenti supplementari che provano il beneficio terapeutico della combinazione per l’indicazione terapeutica proposta.
4.4 Per i medicamenti antroposofici deve essere dimostrato che la composizione, la fabbricazione e il beneficio terapeutico sono giustificati dalla concezione antroposofica dell’uomo, dell’animale, della sostanza e della natura.
4.5 Se la documentazione deve contenere documenti bibliografici, documenti scientifici di case report, prove di applicazione o studi clinici controllati o altri documenti, dipende:
a. dalla composizione del medicamento,
b. dalla modalità d'uso
c. dall'indicazione proposta,
d. dalla posologia e dalla durata del trattamento,
e. dalla necessità di una diagnosi medica o sorveglianza medica della terapia,
f. dalla necessita di una consulenza specialistica da parte di operatori sanitari,
g. dal grado di notorietà del medicamento nell'uso tradizionale e
h. dalla non nocività.
4.6 I documenti bibliografici sono sufficienti, se:
a. la composizione può essere sufficientemente provata mediante l’uso tradizionale e la notorietà può essere provata per l’indicazione terapeutica rivendicata nell’omeopatia o nella medicina antroposofica;
b. esistono sufficienti conoscenze sui possibili effetti collaterali.
4.7 I documenti presentati devono essere valutati collettivamente in riferimento a tutte le applicazioni rivendicate. In ogni caso deve essere effettuata un’attenta valutazione tra benefici e rischi che documenti e valuti sia i risultati positivi che gli esiti negativi rilevanti ottenuti da studi clinici o presenti in opere bibliografiche.