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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 36 pagine

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Sezione 5: Omologazione semplificata di medicamenti omeopatici e antroposofici

Art. 24 Medicamenti con indicazione

1Per l’omologazione semplificata di medicamenti omeopatici e antroposofici con indicazione, insieme alla domanda d’omologazione devono essere presentati a Swissmedic i documenti che figurano nell’allegato 2.

2La domanda per l'omologazione dei medicamenti ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera abis–aquaterLATer deve essere conforme agli articoli 17a–17d OOSM. Per quanto riguarda la documentazione relativa alla qualità occorre rispettare le precisazioni che figurano nell’allegato 2.

Art. 25 Medicamenti senza indicazione

1Per l’omologazione semplificata di un medicamento omeopatico o antroposofico senza indicazione, i cui principi attivi non sono elencati per la procedura di notifica ai sensi dell'allegato 6 o 7, insieme alla domanda d’omologazione deve essere presentato a Swissmedic un dossier in forma ridotta con i documenti di cui all’allegato 3, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. si tratta di preparati le cui sostanze ausiliarie sono documentate in una monografia della Farmacopea, della HAB o della Ph.F. o sono state approvate da Swissmedic sulla base di una documentazione dell’azienda;

b. il titolare dell’omologazione può provare la qualità del medicamento in qualsiasi momento su richiesta di Swissmedic in base alla documentazione sulla fabbricazione e gli esami analitici, chimici e farmaceutici;

2Se queste condizioni non sono soddisfatte, insieme alla domanda d’omologazione devono essere presentati i documenti sulla qualità, la sicurezza e la tollerabilità di cui all’allegato 2.

3Se lo ritiene necessario per motivi di qualità e sicurezza, Swissmedic può esigere tutti i documenti di cui all’allegato 2.

Art. 26 Caratterizzazione e informazione sul medicamento

1Per i medicamenti di cui agli articoli 24 e 25 capoverso 2, la caratterizzazione e l’informazione destinata ai pazienti devono contenere i dati di cui all'allegato 2. È possibile rinunciare a un’informazione professionale. In casi giustificati, Swissmedic può tuttavia esigerne la redazione.

2La caratterizzazione dei medicamenti di cui all’articolo 25 capoverso 1 deve contenere i dati di cui all’allegato 3. Non è richiesta un’informazione sul medicamento. È possibile rinunciare al foglietto illustrativo, a condizione che tutti i dati necessari possano essere indicati nei testi della confezione, in particolare sull'etichetta e sull'imballaggio esterno.