Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/49: Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari · 37 pagine

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Rapporto esplicativo relativo all’avamprogetto della legge federale concernente il miglioramento della

conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari

Assistere un congiunto richiede tempo e le persone che svolgono un’attività lucrativa devono, per di più, conciliare questo impegno con il lavoro. La conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari dipende da diversi fattori, tra i quali la posizione rivestita (margini di manovra), il tipo di mansioni e l’organizzazione del lavoro (sostituzione in caso di assenze, orario di lavoro flessibile) nonché la cultura aziendale.

Uno studio comparativo internazionale sui congedi di assistenza di breve e lunga durata indica che se l’azienda prevede orari flessibili, nella maggior parte dei casi ciò non implica che i lavoratori con compiti assistenziali di lunga durata riescano a evitare il congedo di assistenza, oppure che l’orario flessibile nella pratica non è realizzabile. Una suddivisione flessibile del lavoro è quasi sempre di difficile realizzazione, soprattutto per persone con un basso reddito, a un basso livello gerarchico o con orari di lavoro irregolari (p. es. turni). Neanche le famiglie con più figli, uno dei quali con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio, traggono vantaggio da orari di lavoro flessibili, poiché la diversità delle esigenze e dei compiti richiede tempistiche specifiche e a volte la presenza in loco è imprescindibile19.

Se i lavoratori hanno bisogno di assentarsi per tempi brevi, di ridurre temporaneamente il loro grado di occupazione o di prendere una pausa per assistere o curare i propri familiari, devono poterlo fare senza mettere a rischio la loro base economica, la carriera professionale e la successiva previdenza per la vecchiaia. Considerata la mancanza di manodopera specializzata sul mercato del lavoro, occorre garantire ai familiari attivi, più o meno giovani, che assistono e curano i propri familiari, la possibilità di reinserirsi professionalmente e di evitare che gli imprevisti della vita offuschino le loro prospettive occupazionali.

1.1.5 La normativa vigente

1.1.5.1 Brevi assenze dal lavoro

La legge federale del 13 marzo 196420 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro, LL) disciplina le condizioni di lavoro per datori di lavoro privati e, in parte, pubblici. All’articolo 36 capoverso 1 sono definiti i lavoratori con responsabilità familiari, dove con responsabilità familiari s’intende l’educazione e l’assistenza dei figli fino all’età di 15 anni e l’assistenza di familiari o persone prossime che necessitano di cure. Conformemente a tale disposizione, al momento di organizzare le attività il datore di lavoro è obbligato a considerare la situazione familiare dei propri impiegati, in particolare accordando loro pause più lunghe e non assegnando straordinari. Il capoverso 3 dell’articolo 36 LL circoscrive il diritto alle brevi assenze dal lavoro per l’assistenza a familiari alle cure dei figli ammalati, senza nominare quella ad altri familiari o persone prossime bisognosi di cure. Secondo l’articolo 36 capoverso 3 LL su presentazione di un certificato medico, i datori di lavoro devono concedere un permesso, fino a tre giorni, ai lavoratori per il tempo necessario alle cure dei figli ammalati. La LL non disciplina la continuazione del pagamento dello stipendio.

Ai rapporti di lavoro che sottostanno al Codice civile si applica il Codice delle obbligazioni (CO)21. L’articolo 324a CO disciplina l’obbligo del datore di lavoro di pagare il salario se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona. Tra questi non rientrano solo la malattia e l’infortunio del lavoratore, ma anche un suo obbligo legale (art. 324a cpv. 1 CO). Quest’obbligo si applica in particolare per l’assistenza e la cura dei propri figli (art. 276 CC22) e del coniuge o partner registrato (art. 163 CC), ma non in caso di convivenze di fatto. L’obbligo non è previsto neanche per l’assistenza e la cura di un genitore o di un fratello, considerato che gli articoli 328 e

19 Schmidt Andrea E, Fuchs Michael, Rodrigues Ricardo. Vergleichende Studie zu Betreuungsurlauben für Angehörige. Vienna, 2016.

20 RS 822.11

21 RS 220

22 Codice civile, RS 210