Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/49: Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari · 37 pagine
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Rapporto esplicativo relativo all’avamprogetto della legge federale concernente il miglioramento della
conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari
che la Svizzera ha assunto in questo ambito.
Sulla base dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone con l’UE e della nuova Convenzione AELS, la Svizzera applica i regolamenti (CE) n. 883/2004 (R n. 883/2004)61 e R n. 987/200962, vigenti anche per determinate prestazioni nell’ambito di applicazione della LIPG (art. 28a LIPG). Conformemente al regolamento n. 883/2004 la Svizzera è obbligata alla parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato UE o AELS e gli Svizzeri (art. 4 R n. 883/2004) e a concedere loro l’indennità di perdita di guadagno per genitori con figli gravemente ammalati o infortunati nel caso in cui adempiano le rispettive condizioni, se del caso tenendo conto dei periodi d’assicurazione nel rispettivo Stato UE/AELS (art. 6 R n. 883/2004). L’indennizzo va concesso anche ai residenti nello spazio UE o AELS (art. 7 R n. 883/2004), ovvero ai frontalieri.
Le singole misure della presente revisione sono conciliabili con le suddette prescrizioni di coordinamento.
Nessuno degli accordi internazionali ratificati dalla Svizzera nel settore della sicurezza sociale prevede prestazioni simili a quelle del presente avamprogetto. In particolare, non figurano indennità di questo genere nella Convenzione n. 183 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla protezione della maternità63, ratificata dalla Svizzera.
Per quanto concerne il Consiglio d’Europa, già nel 1996 la Raccomandazione n. (96) 5 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla conciliazione del lavoro con la vita familiare chiedeva di introdurre possibilità di concedere un congedo per l’assistenza di familiari ammalati o con disabilità (§10). In questo contesto si può citare anche la Raccomandazione n. (2006) 19 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri relativa alle politiche di sostegno alla genitorialità, in base alla quale per una migliore conciliabilità tra il lavoro e la vita familiare devono essere attuati dei provvedimenti per l’assistenza a bambini malati o con disabilità (n. 6.3 i dell’Appendice alla raccomandazione). Il presente avamprogetto, prevedendo l’introduzione di un indennizzo per genitori con un figlio gravemente ammalato o infortunato, è in linea con entrambi questi testi.
5.3 Forma dell’atto
5.3.1 Brevi assenze dal lavoro
Le modifiche proposte richiedono l’adozione formale di una legge.
5.3.2 Indennità di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio
Le modifiche proposte richiedono l’adozione formale di una legge.
5.4 Subordinazione al freno delle spese
L’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost.64 sancisce che le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri
61 RS 0.831.109.268.1
62 RS 0.831.109.268.11
63 RS 0.822.728.3
64 RS 101