Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/49: Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari · 37 pagine
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Rapporto esplicativo relativo all’avamprogetto della legge federale concernente il miglioramento della
conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari
durata del congedo devono essere determinate adeguatamente alle circostanze secondo equità, tenendo debitamente conto degli interessi del datore di lavoro e del lavoratore (art. 329 cpv. 4 CO). L’articolo 329 capoverso 3 CO non prevede una continuazione del pagamento dello stipendio in caso di assenza; questo deve essere convenuto o d’uso (art. 322 cpv. 1 CO).
In sintesi, secondo le norme vigenti la LL prevede unicamente un congedo per assistere figli ammalati; nel quadro del Codice delle obbligazioni l’obbligo al pagamento del salario per assenze destinate all’assistenza di persone per le quali non esiste un obbligo legale non è sancito dalla giurisprudenza e la dottrina è controversa. Quando è lo stesso lavoratore a essere ammalato o a subire un infortunio, oppure quando sussiste un obbligo di assistenza nei confronti di più persone, per esempio più figli, non si può escludere che il numero limitato di giorni di assenza giustificata dal lavoro, con una continuazione del pagamento del salario, sia insufficiente. Il problema è particolarmente sentito nei primi anni di lavoro o per le mamme che soffrono di diverse complicazioni durante la gravidanza e il cui figlio, dopo la nascita, ha bisogno di trattamenti continui.
La normativa vigente è riassunta nella tabella seguente.