Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/49: Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari · 37 pagine

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Rapporto esplicativo relativo all’avamprogetto della legge federale concernente il miglioramento della

conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari

re concesso già a partire da una grande invalidità di grado lieve. L’estensione a quest’ultimo grado promuove il riconoscimento della prestazione di assistenza da parte dei familiari. Già il fatto che si soddisfano i requisiti per aver diritto a una grande invalidità di grado lieve significa che vi può essere una situazione di forte aggravio sui familiari. Una persona affetta da una grande invalidità di grado lieve, per esempio, ha bisogno di aiuto per compiere due atti ordinari della vita tra vestirsi, svestirsi, alzarsi, mettersi seduto, stendersi, mangiare, lavarsi, fare i propri bisogni o muoversi. Lo stesso grado di invalidità è riconosciuto anche se una persona necessita di sorveglianza permanente, ha bisogno di cure particolarmente impegnative richieste dalla sua infermità oppure se a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo con l’aiuto di terzi43.

Estensione del diritto a coppie di fatto

Le situazioni di assistenza interessano anche coppie non sposate. L’assistenza a un convivente deve essere equiparata a quella del marito/della moglie, motivo per cui i conviventi devono essere equiparati alle coppie sposate. In futuro, pertanto, le persone che assistono un convivente affetto da invalidità e bisognoso di cure dovranno avere diritto ad accrediti per compiti assistenziali. Una convivenza dà diritto al computo di tali accrediti se la coppia vive in comunione domestica da almeno cinque anni.

1.3 Compatibilità tra i compiti e le finanze

L’avamprogetto di legge non prevede nuovi compiti per la Confederazione, di conseguenza l’emanazione della stessa non avrà effetti sulle finanze federali.

1.4 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Da uno studio condotto nel 2016 dall’UFSP sulle assenze dal lavoro di breve e lunga durata legate all’assistenza e alle cure è emerso che nei Paesi analizzati come Austria, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Canada, negli ultimi anni sono state introdotte norme per questo tipo di assenze giustificate in caso di malattia o infortunio di un familiare o di una persona prossima44.

Brevi assenze dal lavoro

Nei Paesi analizzati la norma prevede per ogni lavoratore un contingente che varia dai cinque ai 36 giorni all’anno. Il congedo più lungo di 36 giorni può essere fruito solo in periodi di al massimo tre giorni l’uno. In Canada e in Francia tali assenze non sono remunerate, mentre negli altri quattro Paesi continua a essere pagato lo stipendio, tutto o in parte, nella maggior parte dei casi a carico del datore di lavoro.

Assenze dal lavoro di maggior durata

Per quanto concerne le assenze più lunghe, nei Paesi presi in esame si rileva un’ampia varietà di opzioni, con durate dei congedi di assistenza e costi risultanti stimati che possono essere illustrati sulla scorta delle seguenti quattro dimensioni:

definizione del bisogno di cure della persona assistita a partire dal quale è concesso un congedo di assistenza;

cerchia delle persone aventi diritto;

ammontare delle prestazioni finanziarie e

durata dei congedi.

43 Art. 66bis cpv. 1, RAVS, e art. 37 cpv. 1 e 2, lett. a e b, e cpv. 3, lett. a - d, RAI; RS 831.101 e 831.201

44 Schmidt Andrea E., Fuchs Michael, Rodrigues Ricardo. Vergleichende Studie zu Betreuungsurlauben für Angehörige im internationalen Vergleich: Gesetzgebung und politische Massnahmen. Vienna, 2016.