Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/49: Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari · 37 pagine

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Rapporto esplicativo relativo all’avamprogetto della legge federale concernente il miglioramento della

conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari

nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) sarebbe stata inopportuna: da un lato i genitori non sono fornitori di prestazioni ai sensi della LAMal e dall’altro la compensazione della perdita di guadagno non è una modalità di finanziamento di prestazioni a carico dell’AOMS. Il finanziamento della prestazione dei genitori va pertanto inserito nel regime più adeguato, ossia in quello delle indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG. Ciò significa in particolare che in futuro i contributi di cui all’articolo 27 LIPG si fonderanno anche sull’articolo 117 capoverso 1 Cost., nella misura in cui serviranno a finanziare l’indennità di perdita di guadagno per i genitori con un figlio con gravi problemi di salute. Il fatto che i datori di lavori siano tenuti a versare contributi finanziando anche una prestazione fondata sull’articolo 117 capoverso 1 Cost. è conforme a questa disposizione: sia la prassi sia la dottrina in materia di assicurazione contro gli infortuni e indennità di perdita di guadagno ammettono infatti la possibilità di imporre ai datori di lavoro contributi alle assicurazioni sociali senza una base costituzionale esplicita.

Grazie all’integrazione nella LIPG dell’indennità di perdita di guadagno per i genitori che assistono un figlio con gravi problemi di salute, il campo d’applicazione personale di questa indennità è separato da quello dell’affiliazione all’AOMS. I lavoratori frontalieri domiciliati nell’Unione europea che si avvalgono del diritto di opzione per affiliarsi (con le loro famiglie) all’assicurazione malattie del loro luogo di domicilio potranno quindi beneficiare dell’indennità di perdita di guadagno anche se il figlio con gravi problemi di salute non è affiliato all’AOMS in Svizzera. Ciò non è contrario all’articolo 117 Cost., poiché il legislatore può prevedere un campo d’applicazione personale più esteso per una determinata prestazione (in questo caso l’indennità di perdita di guadagno) rispetto al resto delle prestazioni dell’assicurazione malattie.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

5.2.1 Brevi assenze dal lavoro

Le brevi assenze dal lavoro dovute alla prestazione di cure non sono oggetto di un impegno svizzero assunto a livello internazionale.

5.2.2 Indennità di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio

Allo scopo di agevolare la libera circolazione, l’UE ha introdotto disciplinamenti per coordinare i sistemi nazionali di sicurezza sociale. Dal 1° giugno 2002, data dell’entrata in vigore dell’Accordo del 21 giugno 199959 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, la Svizzera partecipa a tale sistema di coordinamento. Il diritto europeo non prevede un’armonizzazione dei singoli sistemi statali di sicurezza sociale, bensì gli Stati membri possono definire autonomamente i dettagli dei propri sistemi, nel rispetto dei principi di coordinamento sanciti nel diritto europeo. Sulla base della nuova Convenzione AELS60 ciò vale anche per le relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati AELS.

La perdita di guadagno per chi presta servizio non rientra tra i rischi di sicurezza sociale disciplinati dal diritto internazionale e può, di conseguenza, essere regolamentata liberamente. Le prestazioni in caso di maternità e perdita di guadagno per genitori con figli gravemente ammalati o infortunati, invece, possono essere classificate a livello internazionale come prestazioni familiari o prestazioni parificate a quelle della maternità. Il loro disciplinamento deve pertanto tener conto degli impegni internazionali

59 RS 0.142.112.681

60 RS 0.632.31